Revoca confisca prevenzione: no a prove preesistenti non dedotte (Cass. pen. Sez. V n. 41763 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca di prevenzione disposta a norma dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere accordata sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, pur astrattamente deducibili in quella sede, non siano stati dedotti in difetto di una causa di forza maggiore. I principi elaborati in tema di prova nuova con riguardo al rimedio di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 si applicano anche ai procedimenti regolati dalla previgente disciplina. La forza maggiore presuppone un impedimento assoluto, di origine esterna e non imputabile, il cui onere probatorio grava su chi l’invoca. Il diverso esito decisorio adottato su beni di soggetti estranei non costituisce prova sopravvenuta, risolvendosi in un giudizio e non in un elemento concreto di fatto idoneo a sovvertire la decisione.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una misura di prevenzione patrimoniale applicata a un proposto e divenuta definitiva. Sui beni intestati a due congiunte del proposto — quote di un fondo rustico, di una s.r.l., di una s.a.s. e di un’associazione agricola — era stato apposto il vincolo; il Tribunale di Catania aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca.
La Corte d’appello di Catania, con decreto dell’08.08.2024, rigettava l’appello delle interessate. Esse proponevano ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, per avere il giudice di merito esteso al rimedio previgente i principi sulla prova nuova elaborati per il diverso istituto del 2011; e contrasto con il giudicato formatosi in distinti incidenti di esecuzione, definiti con revoca delle confische su beni di altri soggetti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sopravvenienza, nelle more del giudizio di legittimità, della pronuncia delle Sezioni unite resa il 10 luglio 2025 sulla medesima questione oggetto di rimessione. Il Supremo Collegio ha affermato che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 non può essere disposta in presenza di elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore.
Tale approdo conferma la tesi in diritto già sostenuta dal giudice di merito. La Corte distrettuale, muovendo dalla nota pronuncia delle Sezioni unite sulla revocazione ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, aveva ritenuto estensibili i relativi principi anche ai procedimenti disciplinati dalla normativa previgente. Ne derivava che la documentazione prodotta — afferente a un finanziamento bancario, a contributi agricoli e a una consulenza tecnica — non poteva qualificarsi come prova nuova, trattandosi di atti non sopravvenuti alla definitività del provvedimento di ablazione.
Sul punto la Corte aggiunge che le allegazioni delle ricorrenti circa l’impossibilità di produrre i documenti nel giudizio di appello, cui avevano partecipato per un arco temporale ampio, non integrano alcuna causa di forza maggiore, in sostanza neppure concretamente invocata. La forza maggiore ricorre solo in presenza di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivante da cause esterne ai prevenuti e a essi non imputabili, con onere probatorio a carico di chi la deduce. Non può certo consistere nella sola assunta difficoltà di reperire nell’abitazione comune i documenti necessari.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. Il diverso esito decisorio rispetto ad altri beni non integra alcuna ipotesi di prova sopravvenuta, sostanziandosi in un giudizio e non in un elemento concreto di fatto atto a sovvertire la decisione. La mera restituzione di beni ad opera del giudice dell’esecuzione costituisce un dictum riferibile ai soli soggetti che avevano avanzato le relative istanze, senza che ciò possa comportare la sussunzione, nel presente giudizio di revocazione, di elementi di prova qui ritenuti non ammissibili né utilizzabili.
Nota della Redazione
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