Pericolo di fuga nell’estradizione passiva: valutazione concreta e condotte dell’estradando (Cass. pen. Sez. II n. 41773 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure coercitive nei confronti della persona richiesta in estradizione all’estero, l’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. rende applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il giudice deve pertanto valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell’estradando, e graduare l’afflittività della misura rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari. La consegna estradizionale può essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere. È escluso ogni automatismo valutativo fondato sulla sola entità della pena irrogabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, ha respinto l’istanza con cui l’estradando chiedeva la sostituzione degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, proposta anche per motivi di salute. Il giudice del rinvio ha confermato il pericolo di fuga richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen.

La difesa ha proposto ulteriore ricorso per cassazione, deducendo la mancata ottemperanza al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, il difetto di motivazione sul periculum, la mancata considerazione della personalità dell’estradando e dei suoi radicamenti in Italia, nonché l’omessa valutazione della specifica idoneità delle singole misure.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il principio già affermato in sede rescindente: ai fini dell’emissione di misure coercitive contro la persona richiesta in estradizione, trovano applicazione, per il tramite dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., gli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice deve accertare in concreto il pericolo di fuga valorizzando anche la personalità dell’estradando e graduando l’afflittività della misura.

Nel caso esaminato, l’ordinanza impugnata non si è limitata a richiamare l’entità della pena, come aveva fatto il precedente provvedimento annullato. Il giudice del rinvio ha invece tratto il pericolo di fuga da due circostanze di fatto non contestate dalla difesa: la violazione di un provvedimento dell’autorità peruviana che aveva autorizzato l’estradando ad allontanarsi dal luogo di residenza per partecipare a una conferenza in Argentina, senza farvi rientro; e il successivo stato di latitanza, protrattosi per circa un anno e mezzo e cessato solo con l’arresto provvisorio in Italia.

Tali elementi sono stati ritenuti dalla Corte logicamente idonei a fondare il pericolo di fuga in relazione alle finalità della consegna. La motivazione risulta immune da vizi sul piano logico e coerente con il principio di diritto che il giudice del rinvio era tenuto a rispettare. La Corte precisa che la doglianza relativa al timore per la propria incolumità attiene alla richiesta di estradizione e non al tema cautelare, e che essa, anzi, conferma l’intenzione di evitare il rientro nel paese di origine.

Quanto alla dedotta inidoneità delle arresti domiciliari con presidi elettronici, il motivo è giudicato generico: le esigenze lavorative erano già state valutate in sede di sostituzione della custodia in carcere, e i trattamenti terapeutici necessari sono risultati compatibili con il regime degli arresti domiciliari, all’esito di perizia espletata dal giudice del rinvio. I motivi, inoltre, non hanno allegato ragioni che imponessero la prevalenza di diritti diversi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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