Maltrattamenti in famiglia: registrazioni della figlia e WhatsApp utilizzabili come prova documentale (Cass. pen. Sez. VI n. 24721 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La registrazione audiovisiva di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto che vi partecipa o è autorizzato ad assistervi costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e può essere acquisita nel processo. Quando i messaggi o i file sono messi a disposizione degli inquirenti da uno dei partecipi della comunicazione, non è richiesto il decreto di sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen., non venendo in rilievo la segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. La mancata effettuazione di una perizia non integra la prova decisiva di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, ledano la dignità e l’autodeterminazione della persona offesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ritenuta assorbita l’aggravante di cui all’art. 61-quinquies cod. pen. in quella dell’art. 572, comma secondo, cod. pen., con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, condanna generica al risarcimento e provvisionale di diecimila euro in favore della parte civile.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: inutilizzabilità delle registrazioni audiovisive eseguite con smartphone dalla figlia e trasmesse via WhatsApp alla madre, poi riversate su CD dalla polizia giudiziaria; mancata assunzione di una perizia neuro-psichiatrica; travisamento delle prove sull’elemento materiale e su quello psicologico del reato; diniego della riqualificazione del fatto in minacce, percosse e lesioni; negazione delle attenuanti generiche, dosimetria della pena e diniego dei benefici; infine, mancata prova del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la registrazione di conversazioni realizzata da un partecipe costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U n. 36747 del 2003). I principi valgono anche per le registrazioni audiovisive condivise tramite WhatsApp: non è richiesto il sequestro ex art. 254 cod. proc. pen., perché il supporto documenta una conversazione cui non è estraneo chi l’ha condivisa e perché, secondo la Corte cost. n. 170 del 2023, la corrispondenza già pervenuta al destinatario non deve essere appresa nelle forme del sequestro “in itinere”.
La doglianza sulla possibile alterazione della catena di trasmissione è generica e versata in fatto, atteso che il contenuto delle immagini ritrae scene di vita tra l’imputato e la persona offesa, alla presenza della figlia. In applicazione della prova di resistenza, l’eventuale inutilizzabilità dei reperti non farebbe venir meno gli ulteriori elementi dimostrativi, costituiti in prevalenza dalle dichiarazioni della vittima riscontrate dai testi (Sez. U n. 23868 del 2009).
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la mancata effettuazione di una perizia non può costituire motivo di ricorso, trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U n. 39746 del 2017). I giudici di merito hanno acquisito la documentazione clinica e valorizzato la relazione del Dipartimento di Salute Mentale, che ha escluso alterazioni psicopatologiche, dando motivazione congrua sulla necessità di un approfondimento specialistico.
Le censure sulla motivazione sono aspecifiche e sollecitano una alternativa ricostruzione dei fatti, preclusa al sindacato di legittimità. La Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, previo vaglio di credibilità e attendibilità, senza necessità di riscontri ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U n. 41461 del 2012). Le registrazioni, valutate come “inquietanti”, corroborano le condotte vessatorie e la violenza assistita della minore.
Sul dolo, è sufficiente la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima, senza necessità di uno specifico programma criminoso (Sez. I n. 13013 del 2020). Le minacce costituiscono modalità di estrinsecazione della violenza morale dell’art. 572 cod. pen. e restano assorbite. Il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria risultano motivati in modo non illogico, così come la provvisionale, il cui carattere interinale si sottrae al sindacato di legittimità.
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Nota della Redazione
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