DASPO urbano e parcheggiatore abusivo: la reiterazione integra il pericolo di reato (Cass. pen. Sez. VII n. 35524 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO urbano previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 è legittimamente disposto quando la condotta del destinatario sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati, non essendo sufficiente che la sua presenza appaia non consona al decoro dell’area considerata. La reiterata attività di parcheggiatore abusivo, che integra reato ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, costituisce presupposto idoneo a fondare quel pericolo, poiché il provvedimento questorile mira a scongiurare la ripetizione di condotte penalmente rilevanti. È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa riproduzione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice del merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che in esito a rito abbreviato aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, c.d. “DASPO urbano“, alla pena di mesi quattro di arresto.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la nullità del provvedimento del Questore e con un secondo motivo la mancanza di prova della commissione del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto alla prima doglianza, la Corte ha rilevato che essa costituiva pedissequa reiterazione della censura già dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici del merito. Il motivo che si limiti a riprodurre quello d’appello è per ciò solo destinato all’inammissibilità, venendo meno la funzione tipica dell’impugnazione, ossia la critica argomentata al provvedimento impugnato.
Nel merito, la doglianza risultava assolutamente generica, non andando oltre contestazioni sulla capacità dell’attività di parcheggiatore abusivo di ledere il decoro urbano. La sentenza impugnata aveva evidenziato come l’imputato fosse stato reiteratamente colto nell’esercizio di tale attività, sì che ragioni di sicurezza e tutela del decoro urbano avevano sostenuto la legittima emanazione del provvedimento questorile.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2024, chiamata a valutare la legittimità della norma. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che il termine “sicurezza” dovesse essere inteso in senso ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, e non nel senso ampio di sicurezza urbana prospettato dal rimettente: affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto non basta che la presenza del soggetto appaia non consona al decoro dell’area, ma è necessario che la condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati.
Applicando tale principio, la Corte ha osservato che il comma 15-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 punisce con sanzione amministrativa chi eserciti senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, prevedendo la pena dell’arresto e dell’ammenda in caso di reiterazione o impiego di minori. Se dunque la reiterazione dell’attività costituisce reato, la finalità del DASPO urbano di impedire il ritorno in quelle aree integra atto volto a scongiurare il pericolo di commissione di reati, coerentemente con il dictum costituzionale.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile: la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato che la violazione si perfeziona con la mera presenza all’interno del territorio urbano, circostanza ricorrente nel caso di specie. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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