Il concordato in appello preclude ogni doglianza in cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 928 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale e all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Il Fatto
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato all’imputato – che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio – la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
Avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, ha dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 442 e 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore nel compiere l’operazione aritmetica discendente dall’applicazione della diminuente connessa alla scelta del rito abbreviato. Con il secondo, ha dedotto il medesimo vizio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto partire dalla pena base di anni otto di reclusione, su cui operare i singoli aumenti e le singole diminuzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, poiché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell’intervenuto concordato sui motivi di appello. Tale accordo, infatti, non solo ha determinato la ratifica dell’intesa in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha precisato che le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale e all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. Diverse doglianze non possono essere fatte valere, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
La Corte ha escluso l’illegalità della pena, atteso che la pena concretamente irrogata, in ogni caso, rientra nei limiti edittali. Ha inoltre rilevato che i presunti errori dedotti dal ricorrente non trovano corrispondenza nell’accordo delle parti: dal verbale in atti risulta, infatti, che l’accordo prevedeva un aumento per la continuazione ad anni cinque e mesi tre di reclusione, risultando conseguentemente corretta la diminuzione per la scelta del rito ad anni tre e mesi sei di reclusione, e che le parti si fossero accordate per determinare la pena base in anni sei e mesi sei di reclusione.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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