Patteggiamento in appello, precluse le questioni rinunciate (Cass. pen. Sez. II n. 41770 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Sono proponibili unicamente le doglianze relative ai vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminava le pene su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Avverso la pronuncia di secondo grado gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia sulle istanze di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e con la detenzione domiciliare, nonché la mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale dichiara inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il percorso argomentativo muove dalla natura del concordato in appello: il potere dispositivo attribuito alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. esplica una efficacia che eccede il solo giudizio di secondo grado e si proietta sull’intero itinerario processuale.

Sul ricorso dell’imputato che invocava il proscioglimento immediato, la Corte ribadisce che il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. In ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta rinunciato ai motivi sulla responsabilità, la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, come affermato da Sez. IV n. 52803 del 14.09.2018, Bouachra.

Quanto alle censure sulla mancata sostituzione della pena detentiva, la Corte richiama il principio secondo cui al concordato in appello non si applica l’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, norma riferibile, per ragioni testuali e sistematiche, al solo giudizio ordinario. Come nel patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo se sia stata oggetto dell’accordo, secondo Sez. V n. 19626 del 04.02.2025, Sammarco.

Nel caso concreto la richiesta risulta formulata dai difensori ma estranea al concordato sottoposto all’esame della Corte di appello. All’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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