Revoca sospensione condizionale preclude estinzione reato ex art 445 cpp (Cass. pen. Sez. I n. 41900 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, adottata ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile. Essa impedisce la revoca della sospensione condizionale già concessa, non essendo ammessa alcuna possibilità di revoca degli effetti favorevoli già prodotti. La regola opera anche quando risulti successivamente accertata la commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza di patteggiamento, poiché la natura concordata della pronuncia non consente di assimilare il caso a quello della sentenza di condanna ordinaria.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore generale, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza di applicazione di pena del 2011. La revoca si fondava su una condanna divenuta definitiva nel 2024, per fatti commessi nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della prima pronuncia.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del termine a comparire, l’erronea applicazione degli artt. 167 e 168 cod. pen. e dei richiamati artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. Non ha ignorato l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Procuratore generale secondo cui non osta alla revoca la circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato, perché i provvedimenti esecutivi hanno stabilità relativa e la revoca ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis.

Tale richiamo, tuttavia, non tiene conto della natura della pronuncia con cui è stato applicato il beneficio, trattandosi di sentenza di applicazione di pena concordata. La Corte ha quindi inteso dare continuità all’indirizzo secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. resta caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile.

Il principio è stato affermato anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso, nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza, un ulteriore delitto. In tal caso non è ammessa alcuna possibilità di revoca degli effetti favorevoli già prodottisi. Nel caso concreto, era stato adottato un provvedimento con cui, in sede esecutiva, si era preso atto espressamente dell’intervenuta estinzione del reato e di ogni altro effetto penale.

La conclusione ha assorbito ogni valutazione sul primo motivo, relativo all’asserita intempestività della notifica dell’avviso per l’udienza fissata dinanzi al giudice dell’esecuzione. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 625, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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