La delibazione sommaria nella revisione prevale sull’astratta idoneità delle nuove prove (Cass. pen. Sez. 2 n. 2215 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la fase rescindente è retta da una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza. Tale sindacato ricomprende il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria. Il giudice della fase rescindente non deve invece compiere una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Torino, irrevocabile l’11 novembre 2021, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per il reato di cui agli artt. 319-quater e 323-bis cod. pen.
La corte territoriale ha ritenuto che le nuove prove, costituite da sommarie informazioni acquisite tramite indagini difensive e da produzioni documentali, non giustificassero in astratto una prognosi plausibile di proscioglimento del condannato. Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’anticipazione del giudizio di merito, l’omessa valutazione di prove decisive e l’ingiustificato diniego alla riapertura del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevando che, nonostante l’articolata trama argomentativa, il ricorso era generico, perché fondato su principi astrattamente condivisibili ma non confrontati con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata.
I principi di diritto in materia sono stati richiamati. Da un lato, il giudice della fase rescindente deve vagliare l’idoneità dei nuovi elementi a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, ritenendosi preclusa una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Dall’altro lato, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale degli elementi addotti, che ricomprende il controllo preliminare sulla presenza di profili di non persuasività e di non decisività delle allegazioni.
La Corte ha ritenuto che la delibazione della corte territoriale si fosse mantenuta nel perimetro della valutazione preliminare, avendo evidenziato i profili di non persuasività e di inefficacia dimostrativa dei nuovi apporti probatori. L’ordinanza impugnata aveva indicato le prove a base della condanna e aveva valutato i risultati delle indagini difensive, pervenendo alla conclusione della loro irrilevanza, poiché i testi non erano stati vittima del reato e non avevano assistito agli episodi oggetto di condanna.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.