Minaccia aggravata dall’uso dell’arma in condotta bifasica (Cass. pen. Sez. 5 n. 8562 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’uso dell’arma ex art. 585, comma 1 cod. pen., richiamato dall’art. 612, comma 2 cod. pen., sussiste anche quando la condotta minacciosa si sviluppi in una duplice fase, purché sia rivolta alla medesima persona offesa e sussista un contesto unitario. L’avere impugnato una roncola e l’essersi diretti con essa verso la vittima integra la minaccia aggravata, a nulla rilevando che una prima parte della condotta sia stata posta in essere solo verbalmente. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che censuri l’apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali senza individuare specifici profili di illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari dichiarava l’imputato colpevole del reato di minaccia aggravata per avere minacciato la persona offesa impugnando una roncola. La Corte d’appello di Cagliari confermava la decisione. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. La difesa contestava l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste, definite “confuse e minimaliste”, e la sussistenza dell’aggravante, sostenendo che i due momenti della condotta fossero distinti e che l’uso dell’arma fosse riferibile solo al secondo di essi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto alla prima doglianza, il motivo è stato giudicato generico, perché la difesa non aveva indicato su quale specifico aspetto la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi, limitandosi a un fugace riferimento al carattere “confuso e minimalista” delle dichiarazioni rese dai testi.
Nel merito, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge in ordine all’aggravante. Ha osservato che la condotta, pur descritta nel capo di imputazione in una duplice fase, era stata unitariamente rivolta alla medesima persona offesa. Nella seconda fase, l’imputato, dopo essersi armato di roncola, si era diretto verso l’ingresso del supermercato, ponendo in essere una minaccia percepita dalla vittima, che si era barricata all’interno con gli altri presenti.
La Corte ha precisato che l’aggravante dell’uso dell’arma non richiede che ogni singolo atto della condotta sia accompagnato dall’arma, essendo sufficiente che questa sia stata impiegata in un contesto unitario e continuativo. Il carattere minaccioso della condotta era stato correttamente apprezzato dai giudici di merito, che avevano valorizzato la percezione della vittima e delle altre persone presenti.
La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta esente da vizi logici e la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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