Reato associativo a contestazione aperta: permanenza non presunta dal grado (Cass. pen. Sez. I n. 41901 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato associativo di stampo mafioso contestato nella forma cosiddetta aperta, priva dell’indicazione della data di cessazione della condotta, dalla contestazione non può farsi discendere l’implicito accertamento della permanenza della condotta fino alla data della sentenza di condanna di primo grado. Quando da tale data debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico, anche in sede esecutiva, non basta il puro e semplice riferimento alla pronuncia di primo grado: il giudice dell’esecuzione deve verificare se il giudice di merito abbia ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza oltre la data dell’accertamento e se essa risulti effettivamente accertata fino alla sentenza. L’accertamento va compiuto attraverso un’analisi accurata degli elementi a disposizione, non potendo lo stato detentivo del partecipe essere considerato, di per sé, espressione della recisione del vincolo associativo.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in funzione di Corte di assise di appello, ha determinato la data di cessazione della permanenza del reato associativo di cui al capo A1, indicando la condotta di partecipazione al sodalizio come cessata al 18 giugno 2014, data della sentenza di primo grado, e specificando l’entità della pena irrogata per il reato più grave e per quelli connessi, al fine di consentire l’eventuale formazione di cumuli parziali.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen. L’accusa, secondo il ricorrente, non avrebbe dimostrato la permanenza della condotta associativa fino alla pronuncia di primo grado, essendosi il giudice limitato a valorizzare indici negativi e la mancata recisione del vincolo, senza chiarire se tale valutazione provenisse dalle sentenze di cognizione o fosse frutto di autonoma valutazione esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato in materia di contestazione aperta del reato associativo. Quando dalla data di cessazione della permanenza debba trarsi un qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il riferimento alla data della sentenza di primo grado: occorre verificare se il giudice di merito abbia ritenuto provata la permanenza oltre la data dell’accertamento e, eventualmente, se essa risulti effettivamente accertata fino alla sentenza. Richiama sul punto Sez. I n. 774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli e Sez. I n. 46583 del 17.11.2005, Piccolo, oltre al principio invocato dal ricorrente (Sez. I n. 45295 del 24.10.2013, Formicola, ribadito da Sez. I n. 10.567 del 5 febbraio 2019, Mucci).
Su questa base la Corte verifica il percorso dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione non si è limitato a elementi negativi: ha richiamato altri indici e ha affrontato espressamente il contenuto delle sentenze di merito, valorizzando il ruolo peculiare del ricorrente e la scissione del 2009, con la costituzione di un gruppo autonomo di cui il condannato è stato promotore e organizzatore. La Corte rileva come tale ruolo sia dato definitivamente accertato all’esito del giudizio di merito e ricavato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate nei provvedimenti di cognizione.
Il ragionamento esecutivo considera, inoltre, che il mero stato detentivo non è espressione, di per sé, della recisione di ogni legame associativo con il sodalizio, con richiamo alla giurisprudenza sulla partecipazione alle mafie storiche, tra cui rientra la camorra. A ciò si aggiunge la prova negativa, tratta dalle sentenze di merito, dell’assenza di effettive condotte espressive della cessazione della consorteria prima del 18 giugno 2014.
La motivazione, ad avviso della Corte, assolve pienamente all’onere richiesto e gli elementi valorizzati non sono direttamente confutati dal ricorrente con specifici argomenti. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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