Aliquota 2,44% sulla quota retributiva per anzianità effettiva al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 110 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio non ammette rilievi fondati sulla sola anzianità teorica o sul diverso computo derivante dalla disciplina previdenziale richiamata dall’Istituto. Il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 si applica anche al giudizio di appello, con riconoscimento del diritto dell’interessato e dei conseguenti interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo. La compensazione delle spese di difesa consegue al contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda.
Il Fatto
L’appellante, titolare di trattamento pensionistico ordinario diretto liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, aveva proposto ricorso in primo grado per ottenere il riconoscimento del diritto al calcolo della quota retributiva con l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Al 31 dicembre 1995 l’interessato aveva maturato un’anzianità di sedici anni e dieci mesi.
La sentenza n. 61/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 2.2.2021, aveva respinto il ricorso. Avverso tale decisione è stato proposto appello, deducendo error in iudicando, errata interpretazione del tenore letterale dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973, violazione di legge e violazione della circolare Inpdap n. 22 del 18.9.2009. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta al Collegio riguarda il criterio di determinazione della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto per i soggetti che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Il nodo interpretativo attiene al rapporto tra l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, come declinato dalla prassi amministrativa richiamata dall’appellante.
Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, che dichiara di condividere e che intende qui richiamato ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile. Secondo tale indirizzo, la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il riferimento all’anzianità effettivamente maturata esclude ogni computo fondato su parametri diversi.
L’appello merita dunque accoglimento. Va riconosciuto il diritto dell’appellante a vedersi calcolata la quota retributiva della pensione con il criterio indicato dalle Sezioni Riunite, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 e applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Sulle somme ritenute spettanti il Collegio riconosce inoltre il diritto agli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico. Il calcolo segue l’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21 delle relative norme di attuazione.
Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni Riunite. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Nota della Redazione
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