Sostituzione temporanea prefettizia esclusa dal controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 214 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui i Prefetti conferiscono, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, un incarico di temporanea sostituzione per la copertura interinale di un posto di funzione dirigenziale non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Essi non integrano il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ma costituiscono un atto a carattere interno, funzionale alla continuità della pubblica funzione nelle more della preposizione del titolare. L’istituto della sostituzione provvisoria è conforme alla regola dell’organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge di cui all’art. 97, comma 2, Cost. ed è idoneo a evitare l’eccessiva permanenza del medesimo funzionario sullo stesso posto di funzione, in alternativa allo strumento innominato della reggenza.
Il Fatto
La Prefettura ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un decreto con cui il Prefetto ha conferito a un dirigente della carriera prefettizia un incarico di temporanea sostituzione, per quattro mesi, per il presidio del posto di funzione di Capo Ufficio di staff di un’area dirigenziale, chiedendo le determinazioni della Corte in ordine al controllo preventivo.
Il provvedimento faceva seguito a un precedente decreto di reggenza annullato in autotutela dall’Amministrazione a seguito dei rilievi dell’Ufficio di controllo, che aveva censurato l’impropria applicazione di quell’istituto. La questione è stata deferita al Collegio per decidere sull’assoggettabilità o meno al controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti di temporanea sostituzione adottati dai Prefetti ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 139/2000.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione giuridica della fattispecie. La provvisoria sostituzione è un istituto espressamente tipizzato dall’art. 10 del d.lgs. n. 139/2000, quale meccanismo generale di garanzia della continuità della funzione pubblica in caso di assenza o impedimento del titolare del posto di funzione. Si tratta, nell’ordinamento del lavoro prefettizio in regime di diritto pubblico, dell’unico istituto contemplato dalla legge ai fini della copertura interinale degli uffici di prefettura.
Il Collegio ritiene che l’elemento dell’assenza del titolare possa essere interpretato in senso estensivo, fino a includere la situazione di mancata preposizione di un funzionario all’ufficio. Tale lettura offre all’Amministrazione una formula emergenziale di garanzia della continuità della funzione, pur sempre agganciata a un referente di legge. La tesi contraria, espressa dall’Amministrazione centrale secondo cui la temporanea sostituzione opererebbe solo in caso di assenza temporanea o impedimento, è considerata viziata da una prospettiva statica e smentita dal tenore letterale della norma, che fa riferimento ai posti di funzione da conferire e alla periodica rideterminazione dei posti.
La sostituzione provvisoria opera quindi come misura ponte, per agevolare il passaggio dalla consistenza attuale dell’organico all’immissione dei nuovi dirigenti o alla rimodulazione dei posti di funzione. Essa appare conforme alla regola costituzionale dell’organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge e idonea a garantire un rapido ricambio nella preposizione agli uffici, evitando l’eccessiva permanenza del medesimo funzionario sullo stesso posto, censurata in passato con riguardo alla proroga degli incarichi in regime di reggenza.
La Sezione ribadisce che sull’Amministrazione centrale gravano l’onere e la responsabilità di pianificare il reclutamento e il dimensionamento degli uffici periferici, valendosi della periodica rideterminazione dei posti di funzione. Ciò nonostante, il provvedimento in esame, a differenza della reggenza, è pienamente coerente con lo statuto ordinamentale del Ministero dell’Interno.
Sul piano del controllo, la valenza interna dell’istituto interinale è nota all’Amministrazione, che ha affermato che i provvedimenti di temporanea sostituzione non sono sottoposti al visto preventivo. Non si rinviene il conferimento di un vero e proprio incarico di funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, bensì un atto a carattere interno. Resta ferma la responsabilità del Prefetto di assicurare il rispetto del principio di rotazione sugli incarichi. Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere per mancata assoggettabilità dell’atto al controllo preventivo di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.