Responsabilità del direttore generale per reiterati rinnovi di incarico professionale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 96 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore generale di un’azienda sanitaria che, per fronteggiare un’esigenza strutturale e continuativa dell’ente, reiteri per più annualità il rinnovo di un incarico professionale temporaneo in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 risponde di responsabilità amministrativa per il danno erariale conseguente. Il danno, di natura indiretta, si produce nel momento in cui l’amministrazione effettua l’esborso derivante dalla soccombenza in altro giudizio, ed è da tale momento che decorre la prescrizione. La sentenza penale di assoluzione per insussistenza del reato di abuso d’ufficio, fondata sull’esclusione dell’ingiustizia del vantaggio e non dell’illecito materiale, non preclude al giudice contabile l’autonoma valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. La compensatio lucri cum damno, eccezione in senso proprio il cui onere probatorio grava sul convenuto, può operare solo nei limiti in cui risulti dimostrata l’effettività del vantaggio con identità della condotta causale del danno e del vantaggio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il direttore generale di un’azienda sanitaria chiedendone la condanna al pagamento di euro 134.660,57 in favore dell’Azienda USL Toscana centro. Il danno derivava dal riconoscimento, in sede civile, della natura subordinata del rapporto di lavoro di un collaboratore assunto con incarico professionale e reiteratamente prorogato dal 1998 al 2012.
Una precedente pronuncia della stessa Sezione aveva già condannato il convenuto per il danno riferito ad alcune annualità. Il presente giudizio riguardava il danno ulteriore emerso dalle sentenze civili del 2019 e del 2021 e dall’accertamento contributivo dell’INPGI, che avevano quantificato differenze retributive, trattamento di fine rapporto, sanzioni e contributi obbligatori posti a carico dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione supera anzitutto l’eccezione di prescrizione. Il danno contestato non discende dai pagamenti effettuati al collaboratore durante il rapporto, ma dalle sentenze civili che, accertando la natura subordinata del rapporto, hanno imposto all’amministrazione il versamento delle differenze. Si tratta di responsabilità indiretta: il danno erariale sorge in via mediata, nel momento dell’esborso monetario conseguente alla soccombenza in altro giudizio. Poiché i pagamenti sono intervenuti a partire dal 15 settembre 2020, l’azione è tempestiva.
Analoga conclusione vale per il dedotto ne bis in idem. Il danno qui contestato è differente da quello oggetto della precedente pronuncia contabile ed è sorto successivamente, per effetto delle sentenze civili e dell’accertamento dell’INPGI. Il Collegio procede quindi all’autonoma verifica degli elementi costitutivi della responsabilità.
Quanto alla condotta gravemente colposa, il convenuto ha rinnovato per cinque annualità, dal 2008 al 2012, l’incarico professionale, così utilizzando un collaboratore temporaneo come lavoratore subordinato. La norma richiede che l’incarico abbia natura temporanea e risponda a obiettivi specifici, e prevede espressamente la responsabilità amministrativa del dirigente che stipuli contratti in violazione di tali limiti. I rinnovi, inoltre, sono avvenuti senza alcuna procedura comparativa, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi che consentono l’affidamento diretto.
La difesa fondata sull’art. 652 c.p.p. è respinta. Il giudice penale ha escluso l’ingiustizia del vantaggio e non l’illecito materiale, riconoscendo anzi l’illegittimità della condotta. Il giudicato penale assolutorio, pertanto, non comporta automatismo applicativo: i fatti materiali sono autonomamente apprezzabili dal giudice contabile.
Infine, la compensatio lucri cum damno, eccezione in senso proprio, richiede la prova dell’effettività del vantaggio e dell’identità della condotta causale. La Corte riconosce che il collaboratore abbia svolto prestazioni utili, ma rileva che l’assenza di selezione pubblica impedisce di valutarne il valore comparativo e la rispondenza al reale interesse dell’ente. Il vantaggio compensa solo parzialmente il danno, nella misura di un terzo. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 89.773,71, oltre rivalutazione e interessi, con spese di giudizio secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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