Pensione mista, aliquota retributiva del 2,44% sugli anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 113 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, applicando per ogni anno utile l’aliquota di rendimento del 2,44%. Il giudice d’appello contabile, investito della questione, deve dare corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021. L’accoglimento dell’impugnazione dell’INPS comporta la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’aliquota del 2,445%. Le spese di difesa sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda.
Il Fatto
Un pensionato otteneva in primo grado, davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con il sistema misto, applicando sulla quota retributiva l’aliquota di rendimento del 2,445%. Il giudice contabile di primo grado condannava l’INPS al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese venivano compensate.
L’INPS proponeva appello, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. L’appellato non si costituiva. La questione approdava così alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la mancata costituzione dell’appellato e ne dichiara la contumacia. Passando al merito, valuta l’appello fondato e ne dispone l’accoglimento.
Il percorso argomentativo muove da un rilievo di errata applicazione del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza contabile. La sentenza appellata, riconoscendo i presupposti per la liquidazione del trattamento con il sistema misto e applicando l’aliquota del 2,445% sulla quota calcolata col sistema retributivo, ha disapplicato il criterio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità contabile richiamata.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, che dichiara di condividere e di voler applicare ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile. Da tale pronuncia si evince la regola per cui la quota retributiva della pensione a liquidarsi col sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
L’appello è pertanto accolto in parte qua. La sentenza impugnata è riformata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria, e viene dichiarato il diritto dell’appellato ad applicare sulla quota retributiva il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite.
Le spese di difesa vengono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo dopo il duplice intervento delle Sezioni Riunite. Nulla si provvede sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.