Aliquota di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva della pensione mista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 111 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. È errata l’applicazione dell’aliquota del 2,445% sulla parte calcolata con il sistema retributivo. Il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 vincola il giudice di appello, che vi si conforma ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile. La compensazione delle spese di difesa è giustificata dal contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso dell’odierno appellato, riconoscendogli il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 2,445%. Il trattamento pensionistico era stato riconosciuto secondo il sistema misto (retributivo-contributivo), con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

L’INPS ha proposto appello, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. L’appellato non si è costituito in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la mancata costituzione dell’appellato e ne dichiara la contumacia. Nel merito, l’appello è accolto. La Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto errata applicazione del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza contabile, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con l’aliquota del 2,445%.

Il Collegio richiama espressamente il principio enunciato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/QM/2021, che dichiara di condividere e che intende richiamare ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile: la quota retributiva della pensione a liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

L’appello è quindi accolto in parte qua e la sentenza impugnata è riformata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria. È dichiarato il diritto dell’appellato a vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021/QM.

Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni Riunite. Nulla è disposto sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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