Blocco stipendiale scuola, riflessi pensionistici e limiti soggettivi del CCNL 2013 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 112 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 23, del d.l. 78/2010 per il personale del Comparto scuola è derogabile dalla contrattazione collettiva nei limiti di compatibilità finanziaria fissati dalla legge. Tuttavia il CCNL del 13 marzo 2013, che ha recuperato l’utilità dell’anno 2011, si applica al solo personale in servizio alla data della sua sottoscrizione, non essendogli attribuita efficacia retroattiva né risultando una disciplina espressa per i cessati dal servizio. Al personale collocato a riposo anteriormente a tale data non spetta pertanto la fascia stipendiale superiore maturata nel periodo di congelamento, né la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico. La base pensionabile resta parametrata all’ultimo stipendio effettivamente percepito, in coerenza con il principio di effettività e tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

Una docente del Comparto scuola, cessata dal servizio il 31 agosto 2012 con decorrenza della pensione dal 1° settembre successivo, ha chiesto il riconoscimento della fascia stipendiale di anni 35 maturata dal 1° gennaio 2012, con riliquidazione del trattamento di quiescenza. La domanda amministrativa è stata presentata il 16 aprile 2016, quando il rapporto di lavoro era già cessato.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con sentenza n. 294/2021, ha accolto la domanda, ritenendo che il CCNL del 13 marzo 2013 avesse recuperato l’utilità del 2011 e che la prescrizione fosse stata interrotta dall’istanza del 2016. L’INPS ha proposto appello, lamentando la violazione dell’art. 9, co. 23, del d.l. 78/2010 e la disattenzione all’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

L’appellata ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità, ex art. 190, co. 2, lett. a), c.g.c.. La Sezione ha respinto l’eccezione, ribadendo che l’appello deve contenere una parte volitiva e una parte argomentativa, ma senza richiedere forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27199/2017. Nel caso concreto il gravame indicava i due capi impugnati e le relative censure, risultando perciò ammissibile.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il sistema di determinazione del trattamento pensionistico. Per gli assunti prima del 1° gennaio 1996, come l’appellata, la pensione si compone delle quote A, B e C. Alla quota A si applica il principio di effettività e tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973: entrano nella base pensionabile solo gli emolumenti tassativamente indicati ed effettivamente percepiti. La Corte ha sottolineato che eventuali atti di autonomia collettiva, autorizzati dalla legge a neutralizzare il congelamento, devono tradursi in valori retributivi concretamente percepiti, per non violare il principio di corrispettività della provvista contributiva e l’art. 81 Cost.

Il Collegio ha riconosciuto che l’art. 9, co. 23 contiene una clausola di salvezza, tramite il rinvio all’art. 8, co. 14, che consente di recuperare le utilità del triennio 2010-2012 a invarianza di spesa. Le utilità sono state recuperate per il 2010 con il decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, per il 2011 con il CCNL del 13 marzo 2013 e per il 2012 con il CCNL del 7 agosto 2014.

Il punto decisivo riguarda l’ambito di applicazione del contratto del 2013. L’art. 1, co. 1, lo riferisce al personale “appartenente al Comparto” alla data di sottoscrizione, senza attribuire efficacia retroattiva ai cessati dal servizio. Richiamando Cass. n. 29906/2021, la Corte ha precisato che il lavoratore iscritto al sindacato ha diritto all’applicazione del contratto stipulato dopo la cessazione solo se le parti contraenti abbiano espressamente previsto l’efficacia retroattiva, senza distinzione tra dipendenti in servizio e non. Nella specie tale previsione manca. La docente, cessata il 31 agosto 2012, non ha percepito la fascia di anni 35, che peraltro risulta maturata al 28 febbraio 2012, quando l’utilità dell’anno è stata recuperata solo con il CCNL del 2014.

La Sezione ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito quello sulla prescrizione, e ha riformato la sentenza gravata, escludendo il diritto alla riliquidazione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione, ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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