Giudicato penale assolutorio e responsabilità contabile: rigetto dell’appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 115 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Il vincolo opera sulla medesimezza del fatto materiale, sicché il giudice erariale non può affermare la responsabilità amministrativa fondandola sulla medesima condotta già esclusa in sede penale. L’assoluzione per non aver commesso il fatto preclude qualsiasi automatismo di segno inverso e impedisce di ricostruire una responsabilità contabile, anche a titolo sussidiario, in capo ai soggetti prosciolti. Resta fermo il potere del giudice contabile di procedere a autonoma valutazione della fattispecie concreta e di utilizzare le risultanze del giudizio penale come prove atipiche ai fini del libero convincimento.

Il Fatto

Il crollo della controsoffittatura del centro culturale comunale, avvenuto nel 2011, ha originato un procedimento penale e un’azione risarcitoria dinanzi alla Corte dei conti. Il giudice penale ha condannato per crollo colposo di costruzioni ex artt. 434 e 449 cod. pen. il collaudatore principale e il direttore dei lavori, assolvendo per non aver commesso il fatto gli altri soggetti coinvolti nella vicenda costruttiva.

La Procura regionale ha evocato in giudizio tutti i tecnici, prospettando nei confronti del direttore dei lavori e del collaudatore principale una responsabilità diretta, e nei confronti del responsabile del procedimento, del collaudatore statico e dei componenti dell’ufficio di direzione dei lavori una responsabilità omissiva concorrente o sussidiaria. La Sezione territoriale ha respinto la domanda verso gli assolti in sede penale e ha accolto quella verso i due condannati, riducendo il danno a un terzo del complessivo. La Procura ha impugnato la decisione con sei motivi di gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sull’asserito automatismo con cui il primo giudice avrebbe esteso l’assoluzione penale alla sede contabile. Il Collegio ricorda che l’efficacia del giudicato penale presuppone l’identità del fatto materiale e va verificata caso per caso, tenendo conto dell’effettivo accertamento contenuto nella statuizione penale.

Nella fattispecie, il giudice penale ha mandato assolti tutti gli appellati per non aver commesso il fatto, con motivazioni specifiche per ciascuna posizione. Il giudice territoriale ha quindi espressamente valutato e motivato le ragioni del proscioglimento, senza operare alcun trasferimento automatico dall’esito penale a quello contabile.

La Corte ribadisce che le risultanze documentali e le prove assunte in altro procedimento possono essere utilizzate come prove atipiche nel giudizio contabile, nel rispetto del libero convincimento del giudice. Su questa base esclude ogni responsabilità amministrativa degli appellati, tanto in via principale quanto in via sussidiaria.

Quanto al quinto motivo, il Collegio conferma la riduzione del danno a un terzo nei confronti dei due condannati. L’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994 impone di valutare le singole responsabilità e di condannare ciascuno per la parte che vi ha preso; il ruolo preponderante degli esecutori dell’opera, non convenuti, giustifica la riduzione operata dal giudice di prime cure.

Il sesto motivo è infine respinto. Le spese asseritamente sostenute per strutture alternative non trovano adeguato conforto documentale e difetta la connessione con l’evento dannoso. La stessa amministrazione ha smentito la riferibilità di taluni esborsi, sicché il lucro cessante prospettato non è risarcibile. L’appello è rigettato e la sentenza confermata, con condanna del Comune agli oneri di difesa degli appellati costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *