Riliquidazione della pensione in appello e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. III App. n. 117 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia pensionistica, l’avvenuta riliquidazione del trattamento in pendenza di causa, con applicazione dell’aliquota di rendimento richiesta dall’appellante, determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione sul diritto fatto valere. La dichiarazione consegue alla condivisione delle parti e all’accertamento del giudice sull’avvenuta soddisfazione della pretesa, restando assorbito ogni esame nel merito. La compensazione delle spese è giustificata quando l’istituto previdenziale abbia provveduto alla riliquidazione senza irragionevole né imprudente ritardo, valutato anche in relazione al carico di lavoro dell’ente. Nelle cause previdenziali non vi è comunque luogo a provvedere sulle spese, stante la gratuità prevista dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva domandato il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema misto, retributivo-contributivo, con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota dell’assegno calcolata con il sistema retributivo. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda.

Proposto appello, l’istituto previdenziale si è costituito rappresentando di aver già provveduto a riliquidare la pensione dell’interessato con applicazione dell’aliquota richiesta, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. All’udienza i rappresentanti delle parti hanno convenuto in tal senso.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva come entrambe le parti abbiano concordato sull’intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in pendenza di giudizio, con applicazione dell’aliquota di rendimento invocata con l’appello. Da tale fatto la Corte fa discendere, come naturale conseguenza, la cessazione della materia del contendere: la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta in corso di causa, con conseguente venir meno dell’interesse a una pronuncia sul merito dell’impugnazione.

Il Collegio non procede quindi all’esame dei motivi di appello e delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, poiché la sopravvenuta soddisfazione della domanda assorbe ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa. La decisione si esaurisce nell’accertamento del fatto estintivo processuale, sulla base dell’accordo delle parti e della documentazione prodotta dall’istituto previdenziale.

Quanto alle spese, la Corte osserva che l’istituto ha provveduto alla riliquidazione senza irragionevole ed imprudente ritardo, tenuto conto anche della mole di lavoro quotidianamente affrontata dallo stesso ente. Su tale premessa ritiene di poter compensare le spese tra le parti.

La Sezione dà infine atto che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e dispone la trasmissione alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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