Irregolarità del conto economale per prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 325 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che ha gestito il fondo economale di un ateneo è irregolare quando le criticità della gestione siano riconducibili, in larga misura, a prassi amministrative interne non formalizzate, all’assenza di un regolamento specifico sull’utilizzo del fondo e a un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. La regolarità del conto, ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., va valutata tenendo conto del contesto complessivo in cui la gestione si è sviluppata, e non può tradursi in un addebito di responsabilità a carico dell’agente che abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione. La declaratoria di irregolarità può essere pronunciata in assenza di condanna dell’agente contabile, con esonero del giudice dal provvedere sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2018, affidata a un agente contabile con funzioni di economo. Il conto giudiziale, depositato presso la segreteria della sezione, è stato sottoposto a giudizio su richiesta del magistrato istruttore, che nella relazione di deferimento ha segnalato plurime criticità.
Il magistrato istruttore ha rilevato che il conto non risultava sottoscritto dall’agente, che non erano stati depositati il provvedimento di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno e che le modalità di utilizzo del fondo presentavano profili di irregolarità, con sostanziale vanificazione della portata dell’art. 140, comma 2, del D.lgs. 174/2016. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. Dai sistemi informativi risulta che la resa del conto è avvenuta nel novembre 2019 e che la relazione di deferimento è stata depositata nel novembre 2024: il termine di legge non è dunque decorso.
Sempre in via preliminare, la Corte supera i profili di possibile improcedibilità. Quanto alla mancata sottoscrizione, il conto risulta sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza, individuato quale responsabile del procedimento di parificazione e deposito, ed è stato redatto e chiuso tramite il sistema gestionale secondo modalità che non prevedevano la sottoscrizione manuale del registro da parte degli economi; l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Quanto alla mancanza di un formale provvedimento di parificazione, la Corte ritiene che una prassi amministrativa possa supplirvi in via sostanziale, essendo stato acquisito il decreto dirigenziale che attesta l’esito positivo della parificazione contabile.
Nel merito, il Collegio rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo le stesse ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro e vincolante. Il Regolamento di ateneo disciplinava la gestione del fondo in termini essenziali, senza individuare puntualmente le tipologie di spesa ammissibili né definire un sistema autorizzativo chiaro. La gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne, confluite solo in parte nel regolamento adottato nel 2021.
Elemento centrale era il sistema informatico gestionale, che non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale. Quanto ai reintegri, la Corte rileva che essi erano previsti in maniera eclettica, senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti, e sfuggivano a qualsiasi controllo preventivo. La disciplina operativa era introdotta autonomamente dalle impostazioni del sistema, frutto di prassi tecniche e non normative, che hanno delineato un sistema operativo seguito dall’agente senza che egli disponesse di poteri o strumenti per valutarne la conformità alle norme di contabilità pubblica.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti deve essere bilanciata con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo senza le garanzie previste dall’ordinamento. L’adozione di strumenti gestionali deve essere accompagnata da misure idonee a garantire la piena tracciabilità della spesa. Nel caso concreto, relativo a un esercizio antecedente all’adozione del regolamento specifico, è stata riscontrata l’assenza di tali strumenti: la responsabilità dell’agente va valutata alla luce del contesto complessivo, avendo egli operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione. La Corte dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, demandando agli organi dell’ateneo il puntuale adempimento degli obblighi di legge, senza condanna dell’agente e con esonero dal provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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