Ottemperanza contabile: diffida prima dei 120 giorni e inammissibile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 121 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria si applica anche all’INPS, ente pubblico non economico. Ne consegue che la diffida ad adempiere notificata prima della scadenza di tale termine è inammissibile, perché destinata a sollecitare un adempimento che l’amministrazione ha ancora il diritto di completare. Il termine non incide sulla ragionevole durata del processo esecutivo e la sua ratio di tutela dell’interesse pubblico opera qualunque sia la procedura esecutiva attivata dal creditore. Il ricorso in ottemperanza proposto prima del decorso del termine è improcedibile.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato dell’Arma dei carabinieri in congedo per infermità, aveva ottenuto dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 191/2022, la rideterminazione della quota retributiva della pensione mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44%, calcolata sugli anni di servizio effettivamente maturati al 31 dicembre 1995.

Dopo aver notificato il titolo unitamente a diffida e a un successivo sollecito, e non avendo ottenuto alcun pagamento nei termini assegnati, il pensionato ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la rideterminazione del trattamento dal 31 agosto 2018, le differenze per ratei, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. L’INPS si è costituito chiedendo la cessata materia del contendere, avendo adeguato la pensione e pagato gli arretrati sul rateo di febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la disciplina dell’ottemperanza contabile, dall’art. 10 della legge n. 205/2000 agli artt. 217 e 218 c.g.c. Il giudizio ha natura mista, di cognizione ed esecuzione, e richiede una sentenza esecutiva, non necessariamente passata in giudicato, l’inerzia dell’amministrazione e la previa diffida. Il Collegio esclude che l’abrogazione dell’art. 90 r.d. n. 642/1907 e l’introduzione dell’art. 114 c.p.a. abbiano trasformato la diffida in mera facoltà anche nei giudizi pensionistici contabili, in ragione del rinvio materiale operato dall’art. 10, comma 2, della legge n. 205/2000.

Il passaggio decisivo riguarda il termine dilatorio. L’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 impone alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo, senza che prima di tale scadenza il creditore possa procedere a esecuzione forzata o notificare precetto. La Corte ritiene che la disposizione si applichi anche al giudizio di ottemperanza, per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata: entrambi gli istituti hanno a oggetto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall’ordine del giudice.

Ne deriva un duplice effetto processuale. È improcedibile il ricorso in ottemperanza proposto prima del decorso del termine, ed è inammissibile la notificazione della diffida eseguita prima della medesima scadenza. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto e la Corte EDU, che ha ritenuto ragionevole che un’amministrazione disponga di un certo lasso di tempo per procedere al pagamento.

Applicando tali principi, la diffida e il sollecito notificati nel 2023 risultano inammissibili, perché intervenuti prima del 29 agosto 2023. Ciò nonostante, una volta notificato il ricorso, l’INPS ha adeguato il trattamento e pagato gli arretrati. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, come convenuto dalle parti, ma con compensazione integrale delle spese di lite: la non corretta procedura esecutiva seguita dal ricorrente, unita ai numerosi adempimenti posti a carico dell’Istituto, rende ragionevole il tempo impiegato per il pagamento e non intacca l’effettività della tutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *