Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento a blocchi oltre quattro volte il minimo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, il giudice contabile non è tenuto a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale né a sospendere il giudizio in attesa di altre pronunce della Consulta quando il plesso normativo applicabile sia già stato scrutinato dalla Corte costituzionale. Il meccanismo di raffreddamento che applica l’indice di rivalutazione all’importo complessivo dei trattamenti, e non per fasce di importo, supera il vaglio di costituzionalità. Le esigenze di bilancio, la considerazione differenziata delle pensioni in base all’importo e la non definitività della misura escludono la violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e dei principi del diritto dell’Unione europea.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico compreso tra sei e otto volte il minimo INPS, ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, chiedendo l’accertamento del diritto al ripristino della perequazione automatica illegittimamente ridotta per gli anni dal 2022 al 2025, con condanna al pagamento degli arretrati e degli accessori.
La pretesa si fondava sull’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, legge n. 160/2019, dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e dei principi generali dell’Unione europea. In via incidentale, la parte ha chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, prospettando profili non esaminati dalla sentenza n. 19/2025 e richiamando i rinvii sollevati dal Tribunale di Trento e dalla Corte dei conti Emilia-Romagna.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, dalla disciplina originaria fino ai più recenti interventi di moderazione della dinamica rivalutativa. Rileva che le limitazioni sono state oggetto di plurimi interventi della Corte costituzionale, che ne hanno costantemente confermato la conformità a Costituzione, e che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione.
La Corte richiama la sentenza n. 19/2025, con cui la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni concernenti l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, evidenziando che il modulo di raffreddamento risulta meno severo di quelli già scrutinati, salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità e non esclude alcun trattamento dalla rivalutazione. Richiama altresì la sentenza n. 167/2025, che ha confermato l’infondatezza delle questioni relative agli artt. 3 e 53 Cost. e al principio di temporaneità, escludendo la natura tributaria delle misure e la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti.
Il giudice contabile ritiene che le doglianze sulla ulteriore normativa sopravvenuta siano definibili alla stregua dell’acclarato orientamento, senza attendere la pronuncia relativa al rinvio del Tribunale di Trento. Le richieste di nuova rimessione e di sospensione del giudizio sono perciò disattese, trattandosi di questioni già reiteratamente esaminate e decise, anche per assorbimento, dalla Corte costituzionale.
Anche le censure sulle modalità di applicazione della rivalutazione all’intera pensione, e non ai singoli scaglioni, sono respinte: la giurisprudenza costituzionale richiamata, unitamente a quella contabile, ha chiarito che i principi costituzionali non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i pensionati, con il solo limite di garantire le esigenze minime di protezione della persona.
Quanto ai profili sovranazionali, la Corte considera compatibile il meccanismo con l’art. 21 della Carta di Nizza e con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, che non impedisce una riduzione ragionevole e proporzionata del trattamento. Nel merito, superate le censure di incostituzionalità sulle quali il ricorso era esclusivamente fondato, il ricorso è dichiarato giuridicamente infondato e rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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