Inammissibile l’appello contabile su dipendenza e classifica delle infermità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 164 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello alla Corte dei conti è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto. Le questioni medico-legali relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, alla classifica e all’aggravamento sono espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, indipendentemente dalla loro natura. Esse sono deducibili in appello esclusivamente ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione soltanto apparente, non già quando il giudice abbia valutato gli elementi istruttori in modo difforme dalle attese della parte. La riproposizione delle censure già esaminate e superate dal giudice di primo grado, finalizzata a ottenere una nuova valutazione del merito, integra un uso surrettizio dell’impugnazione ed è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico collocato a riposo per licenziamento, ha chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza tra le infermità giudicate dipendenti da causa di servizio — già indennizzate — e ulteriori patologie insorte successivamente, al fine dell’ascrivibilità a prima categoria della Tabella A e del conseguente diritto a pensione privilegiata. In subordine ha domandato la pensione di inabilità e, in estremo subordine, la pensione ordinaria.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la decisione è stata annullata per difetto di motivazione con rinvio al primo giudice. In sede di riassunzione, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio sfavorevole, la pretesa è stata nuovamente respinta. Il ricorrente ha proposto appello avanti alla Sezione Terza Centrale di Appello, dolendosi delle criticità della consulenza e della valutazione delle risultanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il limite cognitivo del giudizio di appello contabile in materia pensionistica. L’art. 170 c.g.c., che ha sostituito l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, consente l’impugnazione per soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio, nonché alla classifica e all’aggravamento.

Richiamando le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, la Corte ribadisce che il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto, in tutti i loro possibili aspetti, le questioni medico-legali, già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico. Ne segue che tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione, secondo i criteri ivi fissati per distinguere i motivi di diritto da quelli di fatto.

Il Collegio precisa il concetto di motivazione apparente: ricorre quando, dietro la parvenza di una giustificazione, l’apparato argomentativo non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione e l’iter logico seguito, così venendo meno alla funzione di esternare un ragionamento logico e consequenziale. Sul punto sono richiamate Cass. n. 4448 del 2014 e Cass. n. 25702 del 2020.

Applicando tali principi, la Corte rileva che l’appellante ha riproposto le medesime censure già formulate in primo grado e su cui il giudice si era pronunciato: presunte carenze della relazione del consulente, mancata visita specialistica, omessa considerazione di un elaborato di parte, irritualità dell’acquisizione di una nota ministeriale. Nel merito, il CML ha preso posizione su tutti gli aspetti, distinguendo tra interdipendenza e aggravamento, ed ha operato con specialisti muniti delle competenze richieste; nessun obbligo di comunicazione alle parti delle conclusioni peritali discende dall’art. 97 c.g.c..

Le doglianze investono dunque il merito della valutazione medico-legale e mirano a una nuova lettura dei fatti, non denunciano un difetto assoluto o apparente di motivazione. L’appello è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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