Pensione inabilità militare cessato dal servizio rileva accertamento CMO (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 477 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa può essere accertato ex actis, senza necessità di disporre CTU, quando risulti da documentazione medica che le parti non abbiano specificamente contestato, operando il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. L’Inps, chiamato a pronunciarsi sulla domanda, non è privo di legittimazione passiva, assumendo una funzione sostanziale nel procedimento previdenziale. Il termine di prescrizione quinquennale dei ratei decorre dal riconoscimento medico dell’inabilità e non è decorso se il ricorso sia notificato entro il quinquennio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Aeronautica in quiescenza, è stato dichiarato non idoneo in modo permanente e assoluto al servizio militare incondizionato e collocato in congedo assoluto con decreto del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010, con decorrenza dal 20.4.2022.
Con istanza del 21.6.2022 ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, e con successiva domanda del 27.1.2023 si è rivolto all’Inps, senza ottenere riscontro. Ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto, deducendo che la Commissione medica ospedaliera dell’Aeronautica aveva accertato l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Inps, rilevando che l’Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del ricorrente.
Nel merito ha ricostruito il perimetro normativo: l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 riconosce la pensione ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; il d.m. 8.5.1997 n. 187 subordina il beneficio ai requisiti di anzianità contributiva, risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio e riconoscimento dello stato di inabilità; l’art. 8 del medesimo decreto fissa la decorrenza dalla risoluzione del rapporto o dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Il giudice ha ritenuto il requisito della assoluta e permanente impossibilità riscontrabile ex actis, senza CTU: la Commissione medica ospedaliera dell’Aeronautica, con nota del 28.9.2022, ha espressamente attestato che il ricorrente si trova in tale condizione ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con menomazione pari al 100%. Il decreto ministeriale ha ricollegato la cessazione dal servizio all’infermità che ha determinato il giudizio di inidoneità. Poiché le parti convenute non hanno contestato specificamente tali circostanze, opera il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ.
Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei sollevata dall’Inps, il giudice l’ha dichiarata infondata: il riconoscimento medico del 28.9.2022 costituisce il momento di esordio del termine e, per tabulas, il quinquennio non risulta decorso, essendo il ricorso notificato entro tale periodo.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 1284 cod. civ. e rivalutazione secondo gli indici Istat, secondo gli indirizzi delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM; ha condannato le parti convenute alle spese, nella misura del 30% a carico dell’Inps e del 70% a carico del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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