Appello della Procura inammissibile per mancata impugnazione del capo sull’elemento soggettivo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 168 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, l’appello che non censuri in modo specifico il capo della sentenza di primo grado che ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave è inammissibile. La mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere la decisione assolutoria, determina la formazione del giudicato interno su un elemento essenziale dell’azione di responsabilità. Ne consegue che il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a rilevare l’intervenuto giudicato e non può esaminare il merito dell’unico motivo di gravame. L’onere dell’appellante non si esaurisce nella contestazione del profilo oggettivo, occorrendo la specifica censura del capo relativo al profilo psicologico, con adeguato riscontro probatorio.
Il Fatto
La Procura regionale aveva citato in giudizio un docente universitario in regime di tempo pieno, contestandogli due poste di danno erariale: il mancato riversamento dei compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati e non autorizzabili, per un importo di € 159.500,00, e gli indebiti maggiori emolumenti connessi al regime di impiego, quantificati in € 154.354,00.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 133/2021, aveva assolto il docente, escludendo sia la qualificazione “professionale” dell’attività svolta sia, in ogni caso, l’elemento soggettivo. La Procura regionale propose appello con un unico motivo, incentrato sul profilo oggettivo della controversia.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame, accogliendo l’eccezione preliminare della difesa. Il punto decisivo è la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva escluso dolo e colpa grave, qualificando la vicenda come situazione “borderline”.
Il Collegio ha richiamato l’art. 190, comma 2, cod. giust. cont., secondo cui l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con l’indicazione dei capi della decisione che si intendono impugnare e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge. I capi non censurati passano in giudicato, poiché l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non investite dai motivi.
La Corte ha osservato che, quando la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne la statuizione, l’impugnazione rivolta contro una sola di esse rende il gravame inammissibile per l’esistenza del giudicato. Nel caso concreto, la sentenza di prime cure aveva ritenuto non provato l’elemento psicologico, mentre l’appellante si era limitato a ricostruire l’inquadramento giuridico delle attività e a contestare la rilevanza economica degli importi.
Alla luce dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, il principio di colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, Cost. connota anche la responsabilità amministrativa. A fronte di un capo che espressamente escluda dolo e colpa grave, era onere della Procura impugnarlo specificamente e fornire riscontri oggettivi e convincenti. La declaratoria di inammissibilità assorbe così la valutazione dell’unico motivo e conferma la sentenza assolutoria. Le spese del grado sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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