Attività extraistituzionale del docente a tempo pieno e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. III App. n. 169 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile del professore universitario a tempo pieno, la preventiva autorizzazione rilasciata dal direttore del Dipartimento di afferenza, operante su delega del Rettore, esclude di per sé l’esistenza della colpa grave, restando irrilevante ogni ulteriore valutazione sul carattere occasionale o abituale dell’incarico. Ai fini della configurazione dell’attività liberoprofessionale vietata ai sensi dell’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010, non è sufficiente il mero possesso della partita IVA, né la titolarità di plurimi incarichi, ma occorre la prova, a carico dell’attore pubblico, del vincolo di subordinazione e dell’esistenza di un’organizzazione di mezzi e persone preordinata allo svolgimento delle prestazioni. In difetto di tale prova, e alla luce del criterio interpretativo introdotto dall’art. 9, comma 2-ter, D.L. n. 44/2023, conv. con modif. dalla legge n. 74/2023, le attività di consulenza dei docenti a tempo pieno devono ritenersi consentite.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio un professore universitario a tempo pieno, contestandogli di avere svolto, negli anni dal 2011 al 2016, una serie di incarichi extraistituzionali in assenza di autorizzazione. Secondo l’accusa, quella attività, per numero di conferimenti, durata e proventi conseguiti, avrebbe integrato una vera e propria attività liberoprofessionale, vietata al docente a tempo pieno, con conseguente danno erariale da differenze retributive e da retroversione degli utili.

La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 148/2021, aveva assolto il docente, escludendo la continuità e la rilevanza reddituale dell’attività contestata. La Procura ha proposto appello, deducendo violazione di norme e motivazione contraddittoria, e ha chiesto la condanna al pagamento di oltre centomila euro per indebiti retributivi e di ulteriori somme per compensi extraistituzionali. L’appellato ha resistito, riproponendo in via devolutiva le eccezioni assorbite in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello muove dalla ricostruzione dell’elenco degli incarichi contestati. L’atto di appello riprende testualmente le voci dell’atto di citazione, che a loro volta poggiano sulle denunce della Guardia di Finanza del 2017 e del 2018. Da tale esame emerge un dato decisivo: gli incarichi elencati nella denuncia del 13.10.2017, dalla lettera a) alla lettera g), recano immediatamente dopo la descrizione l’indicazione dell’autorizzazione concessa dal direttore del Dipartimento di afferenza del docente.

L’art. 6, comma 2, del Regolamento interno n. 248/2012 dell’ateneo attribuiva proprio al direttore del Dipartimento, su delega del Rettore, il potere di rilasciare le autorizzazioni. La Corte afferma che l’avvenuta autorizzazione, da sola, esclude l’esistenza della colpa grave in capo all’appellato, a prescindere dalla qualificazione dell’attività e dalla sua frequenza. L’eccezione di inesistenza dell’elemento soggettivo, ritualmente riproposta in via devolutiva, viene pertanto accolta.

La Corte rileva inoltre che il contenuto della denuncia integrativa del 2.5.2018 si esaurisce in tabelle relative alle differenze stipendiali richieste, le quali non costituiscono prova dell’antigiuridicità delle condotte sottostanti, che avrebbe dovuto essere dettagliata nell’atto introduttivo. Né la parcellizzazione degli incarichi operata dall’appellante vale a dimostrarne la natura illecita.

Sul piano sostanziale, il Collegio richiama l’art. 9, comma 2-ter, D.L. n. 44/2023, che interpreta il primo periodo del comma 10 dell’art. 6 della legge n. 240/2010 nel senso di consentire ai professori a tempo pieno lo svolgimento di attività extraistituzionali in favore di privati o enti pubblici, purché senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e persone preordinata al loro svolgimento. Nella specie difetta la prova di entrambi gli elementi, che doveva essere fornita dall’attore pubblico e non è ricostruibile dalla documentazione allegata.

L’appello è dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con liquidazione delle spese di lite a carico dell’Università degli Studi di Brescia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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