Incompatibilità docente tempo pieno e incarichi dopo Legge Gelmini (Corte dei Conti Sez. III App. n. 176 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di svolgimento di attività libero-professionale da parte del professore universitario a tempo pieno permane anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 240/2010. Le attività extra-istituzionali liberamente esercitabili ai sensi dell’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 sono soltanto quelle di carattere scientifico, rese in qualità di esperto della materia, in modo occasionale e senza organizzazione di mezzi e persone. L’inosservanza del divieto di incarichi retribuiti non autorizzati determina l’obbligo di versamento del compenso all’amministrazione di appartenenza, con responsabilità erariale attratta alla giurisdizione contabile. Nella fattispecie tipizzata dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 la Procura deve provare anche la condotta a monte, ossia l’effettivo esercizio di attività incompatibile, non essendo sufficiente il mero omesso riversamento.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio un professore ordinario, docente a tempo pieno, chiedendone la condanna al pagamento di euro 493.186,71. La somma comprendeva euro 329.794,83 per il mancato riversamento all’Ateneo dei compensi percepiti per incarichi professionali svolti tra il 2007 e il 2011 senza autorizzazione, ed euro 163.391,88 per trattamenti retributivi differenziali non dovuti.
La Sezione territoriale, con la sentenza n. 68/2021, ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, condannando il docente al pagamento della prima posta e respingendo la seconda. Avverso la decisione hanno proposto appello, in via principale, il professore e, in via incidentale, la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello riunisce i gravami e conferma, in via preliminare, la giurisdizione del giudice contabile. Richiama le pronunce delle Sezioni Unite secondo cui l’azione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 resta attratta alla giurisdizione contabile, e le Sezioni riunite n. 26/2019/QM, che qualificano la condotta omissiva come ipotesi autonoma di responsabilità a carattere risarcitorio, non sanzionatorio.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 fissa il termine quinquennale dalla data del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. La condotta può consistere in un silenzio serbato in violazione di un dovere giuridico di informazione. Nel caso concreto, la mancata richiesta di autorizzazione ha impedito all’Ateneo di valutare la compatibilità degli incarichi, sicché il termine decorre dalla denuncia della Guardia di Finanza del 2017.
Sul merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo diacronico. L’art. 11 d.P.R. n. 382/1980 sanciva l’incompatibilità del regime a tempo pieno con qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna. La legge Gelmini ha introdotto un regime meno stringente, consentendo le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, ma ha mantenuto fermo il divieto di attività libero-professionale. Le deroghe vanno interpretate restrittivamente: la consulenza liberamente esercitabile deve avere carattere scientifico, essere occasionale e concludersi con un parere o una relazione.
Gli incarichi anteriori al 2010 restano vietati e non sono coperti né dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023, né dalla risposta del MIUR del 2019, entrambi riferiti al solo art. 6, comma 10, legge n. 240/2010. Quanto agli incarichi successivi, il compendio probatorio non consente di qualificarli come attività libero-professionale: non è provato il vincolo di subordinazione né un’organizzazione di mezzi e persone, e non risulta un inadempimento degli obblighi istituzionali. Il danno per omesso riversamento è quindi rideterminato in euro 266.784,83.
Il Collegio respinge il motivo sulla quantificazione al netto, confermando il principio delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM secondo cui il danno da illecita erogazione di emolumenti si calcola al lordo delle ritenute. Rigetta infine l’appello incidentale: la violazione dell’obbligo di esclusività è mero sintomo, e la Procura non ha provato che il docente abbia sottratto energie lavorative all’Ateneo, compromettendo il rapporto sinallagmatico. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.