Contributi PSR e fatture inesistenti: danno erariale e dolo del tecnico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 76 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali è integralmente illecita la percezione di benefici pubblici a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti. L’effettivo sostenimento del costo costituisce presupposto dell’attribuzione: se l’onere è solo apparente, per la successiva retrocessione degli esborsi, viene meno la ragione stessa del riconoscimento. La realizzazione materiale delle opere non elide il danno erariale, perché la spesa non è stata sopportata e le condizioni di ammissibilità difettavano ab origine. Il quadro indiziario, valutato secondo il criterio del più probabile che non, può fondare la responsabilità contabile anche in presenza di un accertamento penale formulato secondo la regola dell’oltre il ragionevole dubbio. Risponde il tecnico progettista che abbia pianificato la neutralità finanziaria dei pagamenti tra imprese.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio la titolare di una ditta agricola individuale, committente, e il tecnico agronomo, progettista e direttore dei lavori, deducendo una responsabilità erariale dolosa per euro 58.884,76. La somma era stata erogata dall’organismo pagatore a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, Misure 4.1 e 6.1, per opere di recinzione di fondi agricoli.
Secondo l’accertamento della Guardia di Finanza, le opere erano state eseguite in economia dalla stessa ditta beneficiaria. Le aziende coinvolte si sarebbero scambiate vicendevolmente lavori a fronte di fatture per operazioni inesistenti e di flussi di denaro sostanzialmente nulli, così rappresentando costi mai sostenuti e superando i limiti della spesa ammessa. I convenuti eccepivano la sospensione in attesa del giudizio penale, la prescrizione e, nel merito, l’effettiva realizzazione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione: l’art. 106, comma 1, C.G.C. consente la sospensione nei soli casi di pregiudizialità giuridica, non ricorrente tra giudizio penale e giudizio di responsabilità contabile, restando irrilevante la mera opportunità di evitare un contrasto di giudicati.
È infondata anche l’eccezione di prescrizione. La Corte richiama l’art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, che ha sospeso ex lege i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali dall’8 marzo al 31 agosto 2020: il termine quinquennale non era dunque compiuto alla data di notifica dell’invito a dedurre, con riferimento anche al primo pagamento.
Nel merito, la Corte ritiene sussistente un grave, preciso e concorde quadro indiziario. Depongono in tal senso la neutralità finanziaria dei rapporti tra le aziende, ricostruita dagli allegati all’informativa di polizia giudiziaria, e l’inverosimiglianza che aziende prive di organizzazione propria eseguissero opere in più luoghi e con coincidenza temporale.
La difesa oppone la realizzazione delle opere e la legittimità dell’esecuzione in favore di altre imprese. La Corte replica che l’art. 8 del Bando presuppone l’effettivo sostenimento della spesa e che l’art. 19 prevede la revoca integrale in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Il percettore è compartecipe dell’attività pubblica: la violazione delle regole di accesso al contributo è fonte di danno, per sviamento delle risorse e sottrazione del finanziamento ad altri soggetti.
Quanto al tecnico, i dispositivi sequestrati dimostrano la predisposizione di documentazione di programmazione e rendicontazione dei rapporti tra imprese, non giustificabile con la sola tenuta della contabilità. I file denominati GIRO FINALE e le chat provano l’aprioristica determinazione di pagamenti e fatturazioni. L’elemento psicologico è doloso, per la consapevole partecipazione al sistema di esposizione di costi non sostenuti. La condanna è solidale, senza potere riduttivo, precluso dalla natura dolosa.
Nota della Redazione
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