Danno erariale da assenze non provate: rideterminazione e criteri del risarcimento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 183 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale da assenze dal servizio non effettivamente rese, non può desumersi per presunzione l’esistenza del danno in un determinato arco temporale dalla sola circostanza che lo stesso fatto illecito si sia verificato in un periodo diverso e successivo. La determinazione del danno non patrimoniale richiede l’applicazione dei criteri oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 190/2012, con esclusione dell’efficacia retroattiva della stessa rispetto a fatti anteriori. La riduzione per la limitata diffusione mediatica della vicenda deve fondarsi su elementi concreti e non su mere asserzioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte aveva condannato un soggetto, già appartenente a un corpo di polizia, al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e della Tutela del Territorio di una somma rilevante, oltre interessi legali. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa per il danno erariale derivante da prestazioni di lavoro non effettivamente rese negli anni 2010-2015.
Avverso la decisione il condannato ha proposto appello, censurando la sentenza per difetto dei presupposti, carenza di prova, erronea determinazione del quantum e violazione dei criteri di liquidazione. La Procura ha resistito chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato congiuntamente i primi motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che il nucleo fattuale posto a fondamento della condanna coincide con l’oggetto della contestazione erariale e con l’imputazione penale, atteso che il danno patrimoniale da lavoro non effettuato corrisponde alla somma individuata dal P.M. penale quale oggetto del primo capo di imputazione.
Con riguardo all’accertamento delle assenze, il Collegio ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado e del giudice penale. La presenza fuori zona è stata rilevata attraverso il sistema Sfera, sulla base delle celle agganciate dai cellulari, indipendentemente dal numero di chiamate inviate o ricevute. I tabulati hanno individuato la presenza del soggetto nella macroarea di Torino per 2-3 volte la settimana, con assenza nei restanti giorni. Tali dati, ritenuti significativi perché fondati sulla semplice tracciatura e non sulle singole telefonate, risultano riscontrati dalle testimonianze dei colleghi, che hanno riferito la presenza irregolare in ufficio.
È stato invece accolto il terzo motivo, relativo alla carenza di prova per il periodo 2010-2012. La sentenza impugnata aveva calcolato le assenze in quegli anni applicando una presunzione derivante dalla percentuale di assenza accertata negli anni 2013-2015, pari al 69 per cento. La Corte ha escluso che un fatto illecito possa presumersi in una certa misura e in un determinato periodo solo perché si è manifestato in altro arco temporale con una certa entità, ritenendo tale presunzione una asserzione priva di riscontro. Ha quindi disposto lo scomputo del periodo 2010-2012, rideterminando il danno patrimoniale.
Infine, quanto al danno non patrimoniale, il Collegio ha rilevato che il giudice di primo grado aveva operato una sostanziale applicazione della legge n. 190/2012, entrata in vigore successivamente al fatto dannoso, senza considerare i criteri oggettivi e soggettivi di determinazione del risarcimento. Ha quindi proceduto a una riduzione del 50 per cento della liquidazione, in considerazione della limitata eco mediatica della vicenda, rideterminando il risarcimento. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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