Caduta paziente obeso non configura colpa grave del responsabile di struttura (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 19 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto conseguente a sinistro occorso a paziente ricoverato, la colpa grave non può essere configurata a carico del responsabile di una struttura sanitaria per la mancata predisposizione di arredi idonei a pazienti obesi in un locale non destinato alla loro permanenza, ma solo occasionalmente frequentato per adempimenti di breve durata, soprattutto ove l’accesso avvenga esclusivamente con l’accompagnamento di personale della struttura. La responsabilità per l’idoneità degli ambienti va commisurata alla destinazione dei locali e alla loro concreta fruizione da parte dell’utenza, non potendosi estendere a ogni possibile utilizzo. La violazione di obblighi organizzativi e di valutazione del rischio rileva solo se assistita da una manifesta, severa e palese inosservanza delle norme di cautela, tale da evidenziare una grave negligenza del soggetto agente.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria conveniva in giudizio una dirigente medico, nella qualità di responsabile del Centro per i Disturbi da Alimentazione Incontrollata, per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale indiretto quantificato in € 10.711,53, conseguente alla transazione conclusa dall’Azienda sanitaria con una paziente che, caduta all’interno del locale segreteria del Centro, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.
L’incidente era occorso il 22 settembre 2018, quando la degente, accompagnata da un’operatrice sociosanitaria, si era recata in segreteria per depositare effetti personali e, sedendosi su una sedia con rotelle, era caduta a terra riportando lesioni al rachide e alla regione sacro-coccigea. L’Azienda sanitaria aveva definito la vicenda stragiudizialmente riconoscendo alla danneggiata il complessivo importo di € 21.423,07. Alla responsabile del Centro era stato contestato di aver consentito l’accesso dei pazienti a un locale non adeguatamente arredato per pazienti obesi, in violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., degli artt. 15, 18 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e della Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità dell’azione per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 13 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), che impongono alla struttura sanitaria di comunicare al presunto responsabile l’instaurazione del giudizio entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’atto introduttivo. L’eccezione è stata respinta, rilevando che l’ambito applicativo della legge Gelli-Bianco è limitato all’esercizio dell’attività sanitaria, non potendosi estendere all’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dalla convenuta quale responsabile del Centro e “datore di lavoro”. L’articolo 5 della citata legge vincola gli esercenti le professioni sanitarie soltanto nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, sicché non può ritenersi attività sanitaria l’esercizio di funzioni essenzialmente amministrative sol perché svolte da un medico all’interno di una struttura ospedaliera.
Nel merito, la domanda è stata rigettata per insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. Il Collegio ha rilevato che la segreteria non era un locale destinato ai pazienti, che potevano accedervi solo per consegnare materiale o pratiche burocratiche e per brevissimi momenti, sempre accompagnati da un dipendente. Dalle audizioni era emerso che nel locale erano presenti anche sedie rinforzate per pazienti obesi, mentre la degente aveva riferito che non vi era mobilio adatto ai pazienti obesi. A quasi dieci anni di distanza dall’accaduto, non appariva possibile ricostruire con certezza se il locale fosse attrezzato con sedute idonee.
La Corte ha evidenziato che la convenuta operava su più sedi di lavoro e non poteva essere quotidianamente presente in ciascuna di esse. Non avendo espressamente previsto che in un locale non destinato ai pazienti obesi vi fosse un arredo idoneo ai grandi obesi, non poteva ritenersi integrata una manifesta violazione della normativa richiamata. La mancata presenza di sedie idonee in un locale non destinato ai pazienti, ma solo occasionalmente frequentato e per brevissimi momenti, non integrava una lampante, severa e palese violazione degli obblighi di sicurezza.
Infine, il Collegio ha osservato che l’incidente si era verificato perché la degente, accompagnata dall’operatrice sociosanitaria, si era seduta su una sedia con rotelle che l’operatrice stessa aveva dichiarato essere “traballante”, dimostrando di essere a conoscenza della presenza di una seduta non idonea e compromessa. Tale circostanza integrava l’interruzione del nesso di causalità, in via assorbente, tra il fatto dannoso e la condotta omissiva addebitata alla convenuta, risultando la condotta dell’operatrice concausalmente determinante nella produzione del danno.
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Nota della Redazione
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