Aliquota di rendimento 2,44% non spetta al militare con sistema retributivo puro (Corte dei Conti Sez. III App. n. 82 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente di rendimento annuo del 2,44% elaborato dalle Sezioni riunite per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità opera esclusivamente nel calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore di chi al 31 dicembre 1995 vanti un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Al militare che a quella data possieda almeno diciotto anni di anzianità contributiva la pensione è liquidata interamente secondo il sistema retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, con la conseguenza che non è configurabile alcuna riliquidazione mediante applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice d’appello è tenuto a verificare il sistema di calcolo effettivamente adottato dall’ente previdenziale, non potendo estendere alla pensione retributiva pura il trattamento riservato alla quota retributiva della pensione mista.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’esercito, impugnava davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio la determinazione di pensione dell’INPS, assumendo che la quota retributiva del trattamento maturato sino al 31 dicembre 1995 dovesse essere rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione regionale accoglieva parzialmente il ricorso e disponeva la riliquidazione della pensione applicando sulla quota calcolata col sistema retributivo l’aliquota di rendimento annuo del 2,44%, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione e interessi, compensando le spese. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Istituto, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma invocata dal ricorrente, sul rilievo che la pensione era stata liquidata con il sistema retributivo puro, in ragione di un’anzianità di servizio superiore ai diciotto anni al 31.12.1995.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione posta dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 determina la pensione con il sistema misto, sommando la quota retributiva per le anzianità anteriori a quella data e la quota contributiva per le anzianità successive. Il successivo comma 13 riserva invece a chi a quella data vanti almeno diciotto anni di anzianità contributiva la liquidazione della pensione interamente con il sistema retributivo.

Su questa base il Collegio rileva che il giudice di prime cure ha riconosciuto la riliquidazione mediante applicazione dell’aliquota del 2,44% senza avvedersi che la pensione dell’appellato era stata liquidata con il sistema interamente retributivo, proprio in forza del possesso, al 31.12.1995, di un’anzianità di servizio superiore ai diciotto anni. Il dato risultava dal provvedimento di pensione allegato al ricorso introduttivo ed era stato specificamente eccepito dall’Istituto nella memoria depositata nel giudizio di primo grado.

Il passaggio decisivo concerne la portata del coefficiente di rendimento. La Corte osserva che il 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità ai fini dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, si riferisce espressamente al calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore di personale con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995. Ne deriva l’inconferenza dei richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata, che presuppongono una pensione mista e non una pensione retributiva pura.

Il gravame è pertanto accolto, con integrale riforma della decisione di primo grado. Quanto alle spese, già compensate in prime cure, la Corte dispone la compensazione anche per il grado d’appello e dichiara il non luogo a provvedere per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità. In via preliminare è dichiarata la contumacia dell’appellato, ritualmente evocato e non costituitosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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