Prescrizione del danno erariale e mala gestio dell’amministratore di società in house (Corte dei Conti Sez. III App. n. 196 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale cagionato dalla mala gestio dell’amministratore di una società in house si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., decorrenti dal momento in cui il danno si è palesato in tutti i suoi elementi costitutivi e ne è divenuto oggettivamente conoscibile il titolo. La sussistenza di un occultamento doloso atto a differire il dies a quo non può essere desunta dalla sola inerzia degli organi sociali preposti al controllo, poiché l’inerzia del creditore non sospende né interrompe il termine prescrizionale. Ove le poste di danno risultino accessibili alla conoscenza del socio unico tramite conto corrente, prima nota, bilancio e modelli 770, le pretese relative al periodo anteriore al quinquennio non sono più azionabili. Resta fermo l’obbligo di restituzione delle somme percepite in violazione di norme imperative in materia di contenimento della spesa pubblica, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna delibera assembleare di adeguamento.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione di una società in house interamente partecipata da una azienda sanitaria locale. L’amministratore unico, in carica dal 2011 al 2015, è stato convenuto dalla Procura contabile per il ristoro di un danno complessivamente quantificato in oltre cinquecentomila euro, articolato in quattro poste: compensi fissi maggiorati, compensi variabili maggiorati, trattamento di fine mandato non dovuto e spese illegittime.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza del 2019, aveva accolto in parte la domanda, escludendo solo il danno derivante dalla mancata riduzione dei compensi per gli anni 2013 e 2014, ritenuta non di immediata applicazione, e respingendo integralmente la pretesa verso il direttore generale dell’azienda sanitaria, convenuto a titolo di responsabilità sussidiaria. L’amministratore ha proposto appello, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile e, nel merito, la prescrizione delle pretese anteriori al 9 agosto 2013, oltre alla erronea quantificazione delle singole voci di danno.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione di appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi, sollevata dalla Procura Generale ai sensi dell’art. 190, comma 2, c.g.c. L’appellante, infatti, aveva preso posizione su tutte le singole voci di danno, oltre che su prescrizione e giurisdizione, consentendo la piena comprensione delle censure.
La questione di giurisdizione è stata superata dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 567/2024, che ha riconosciuto natura di società in house alla partecipata sin dalla costituzione, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione di prescrizione. Poiché il danno erariale si prescrive in cinque anni decorrenti dalla oggettiva conoscibilità dei suoi elementi costitutivi, e poiché il socio unico non ha mai posto in essere condotte dissimulatorie, né risulta una contabilità parallela, tutte le poste erano accessibili tramite la documentazione sociale. La nomina di un organo di controllo solo nel 2016 e la mancata conservazione dei verbali assembleari hanno semmai dimostrato l’incuria degli organi sociali, non un occultamento doloso idoneo a spostare il dies a quo. Sono pertanto risultate prescritte le pretese anteriori al 9 agosto 2013.
Sul compenso fisso del 2015, la Corte ha confermato la riduzione imposta dall’art. 16 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ritenendola immediatamente applicabile alle società partecipate: la sua natura imperativa prevale su ogni determinazione assembleare, con condanna per 35.175,40 euro. Quanto ai compensi variabili, è stato accolto il motivo sul difetto di motivazione e sull’errore di imputazione delle somme certificate nei modelli 770, rideterminando il danno in 49.282,45 euro per il biennio 2014-2015. Per il trattamento di fine mandato, esclusi i pagamenti del 2011 e 2012 per prescrizione, il danno residuo è stato quantificato in 40.610,47 euro. Infine, le spese illegittime non inerenti — dalla biancheria da mare ai ricevimenti, dai fringe benefits ai rifornimenti su auto private — sono state rideterminate in 79.213,54 euro, al netto delle voci prescritte. Il totale addebitato è stato così ridotto a 204.281,86 euro, oltre interessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.