Spese dei gruppi consiliari regionali e sindacato della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 193 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’accertamento della inerenza delle spese rendicontate dai gruppi consiliari regionali rispetto alle finalità istituzionali del mandato, poiché ai contributi va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica. Resta estranea al sindacato contabile la sola scelta discrezionale in sé considerata, non il comportamento contra legem del pubblico amministratore, che alla giurisdizione resta sottoposto. Il controllo è ammesso purché non si sconfini nel merito di opportunità della singola spesa, dovendosi verificare congruità e collegamento teleologico delle voci rendicontate. La responsabilità per dolo eventuale può desumersi dalle caratteristiche intrinseche delle spese, dalla loro qualità e quantità e dalla loro non riferibilità al gruppo.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, con sentenza n. 93/2021 del 27.5.2021, aveva condannato l’appellante, già capogruppo consiliare, al risarcimento del danno erariale per l’utilizzo non conforme di contributi pubblici assegnati al gruppo, con imputazione a titolo di dolo.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la nullità dei sequestri istruttori e dell’atto di citazione, la prescrizione del credito erariale e l’insussistenza del dolo o della colpa grave. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato contabile sulle spese dei gruppi consiliari regionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto il primo motivo, ribadendo che i contributi ai gruppi consiliari hanno natura pubblicistica e che la insindacabilità delle opinioni e dei voti ex art. 122, comma 4, Cost. non sottrae i consiglieri alla responsabilità amministrativa per la gestione delle risorse. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21927/2018, ha confermato la giurisdizione contabile sul rendiconto delle spese.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che la riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario in materia di falsità opera solo per gli accertamenti che richiedano la querela di falso, non per ogni valutazione incidentale. Il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra causa di falso e causa di merito è disciplinato dall’art. 14 C.G.C., che consente al collegio di decidere la controversia indipendentemente dal documento impugnato. Nel caso di specie nessuna querela era stata proposta.

Sul terzo e quarto motivo, la Corte ha escluso la nullità dei sequestri istruttori, poiché la norma del Codice sulla motivazione degli atti istruttori non si applica, per effetto dell’art. 2 delle disposizioni transitorie, agli atti già posti in essere dal P.M. alla data del 7 ottobre 2016. L’atto di citazione è stato ritenuto congruo e rispondente ai requisiti dell’art. 57 C.G.C.

Sulla prescrizione, il Collegio ha confermato la legittimazione del P.M. contabile ad adottare atti interruttivi ante causam. Ha inoltre precisato che, in presenza di occultamento doloso del danno, il termine decorre dalla “scoperta” ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, individuata nella richiesta di rinvio a giudizio del 7 febbraio 2017.

Infine, sul merito, la Corte ha confermato il dolo eventuale, desunto dalle caratteristiche intrinseche delle spese, dalla loro quantità oggettivamente smodata e dalla non riferibilità al gruppo. Ha escluso il potere riduttivo, in presenza di vantaggi personali e reiterazione delle condotte illecite, e ha confermato la condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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