Responsabilità contabile della banca tesoriera per mandati falsi dei dipendenti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 46 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La banca concessionaria del servizio di tesoreria dell’ente locale è legata all’amministrazione da un rapporto di servizio, sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dalla natura giuridica dell’atto di investitura. La responsabilità amministrativa per danno erariale richiede una relazione funzionale con l’ente pubblico implicante la compartecipazione alla gestione di risorse pubbliche. Il fatto illecito del dipendente preposto all’incasso dei mandati, reiterato nell’esercizio specifico della sua funzione, non recide il vincolo di occasionalità necessaria con l’attività di preposizione: la banca risponde ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. anche se il preposto abbia agito con dolo o oltre i limiti dell’incarico. In ipotesi di danno erariale da fatto penalmente rilevante, il dies a quo della prescrizione coincide con l’esercizio dell’azione penale.

Il Fatto

Il giudice di primo grado ha condannato al pagamento in solido, in favore della Provincia, di oltre un milione e mezzo di euro i due funzionari dell’ente e la banca tesoriera, per il danno erariale derivante dall’emissione di mandati di pagamento falsi per crediti inesistenti, riferiti agli esercizi finanziari 2007 e 2008, poi quietanziati in contanti da dipendenti dell’istituto di credito.

Uno dei funzionari, nella qualità di responsabile contabile, aveva redatto i mandati; l’altro, dirigente del settore finanziario, li aveva controfirmati; il cassiere della banca aveva incassato le somme con banconote da 500 euro. Tutti gli appellanti hanno impugnato la decisione di prime cure, contestando giurisdizione, prescrizione, nesso causale, quantificazione e responsabilità della banca.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha disposto la riunione degli appelli, aventi a oggetto la medesima sentenza, e ha deciso gradatamente le questioni pregiudiziali e poi il merito, secondo il sistema degli artt. 101 e 102 cod. giust. cont.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata. A integrare il rapporto di servizio è sufficiente l’esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche. La titolarità della concessione del servizio di tesoreria provinciale e il ruolo svolto dalla banca instaurano quel rapporto idoneo a radicare la giurisdizione contabile, richiamandosi Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5756. È irrilevante che il soggetto sia persona fisica o giuridica, pubblica o privata.

Quanto al contraddittorio, l’art. 83 cod. giust. cont. vieta la chiamata in giudizio su ordine del giudice anche nel litisconsorzio necessario sostanziale: la mancata convenzione di tutte le parti rileva solo ai fini della minor somma da porre a carico dei condebitori. La nullità dell’atto di citazione non sussiste, essendo delineati fatti e motivi di diritto, con addebito imputato a titolo di dolo e dunque in via solidale.

L’eccezione di prescrizione è respinta: per il danno erariale da fatto penalmente rilevante il dies a quo coincide con l’esercizio dell’azione penale, intervenuto il 23.7.2012, mentre l’invito a dedurre con istanza di sequestro conservativo è stato notificato nel febbraio/marzo 2014.

Nel merito, la prova della responsabilità dei funzionari è raggiunta: i mandati, di importo elevato, furono emessi su cartelline incomplete, in alcuni casi contenenti solo fattura, in violazione degli artt. 184 e 185 del TUEL. Sintomatica è la combinazione tra carenza documentale e assenza di controlli con la liquidazione di ingenti somme.

Quanto alla banca, la fase di incasso avvenne con modalità anomale, in contanti e con falsa attestazione del soggetto ordinante. Il Collegio applica l’art. 2049 cod. civ.: il dipendente ha agito nell’esercizio specifico della funzione di preposto, con occasionalità necessaria non recisa dal dolo né dall’esorbitanza dall’incarico, richiamandosi Cass., Sez. Un., 13246/2019. Gli appelli sono rigettati e la sentenza di primo grado confermata, con spese liquidate in 272,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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