Conto compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 112 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, la circostanza che il conto giudiziale sia stato compilato d’ufficio dall’amministrazione non impedisce l’approvazione e il discarico dell’agente contabile. Quando l’istruttoria acclara l’impossibilità di accertare il carico del conto e l’amministrazione abbia comunque dato esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, notificando all’agente l’invito a riconoscere e sottoscrivere il conto, la Corte dei conti può approvare il conto stesso e disporre il discarico. La compilazione d’ufficio non è, di per sé, presupposto di responsabilità: essa è disciplinata dall’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile quale causa di fissazione dell’udienza, non quale titolo di danno.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2016, a carico dei clienti di una struttura ricettiva. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, per l’inottemperanza dell’agente contabile.
Il conto, depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, risultava privo di firma dell’agente e non evidenziava somme riscosse né versate: un c.d. “conto a zero”. Il Magistrato relatore ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale, con conclusioni del 10 febbraio 2025, ha dapprima rilevato l’inottemperanza comunale all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827 del 1924 e la non esaustività dei riscontri comunali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto necessario accertare l’effettivo carico del conto e invitare l’agente a riconoscerlo e sottoscriverlo. Con ordinanza n. 16 del 17 marzo 2025 ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per completare l’istruttoria, rinviando all’udienza dell’8 ottobre 2025.
La relazione integrativa del 9 giugno 2025 ha riferito l’esito del supplemento istruttorio. Il Comune ha comunicato di non avere accesso diretto ai dati dei pernottamenti; la Questura ha riferito di poter risalire esclusivamente ai dati degli ultimi cinque anni. È stata comunque notificata all’agente contabile, tramite i messi comunali, un invito a riconoscere e sottoscrivere il conto sul portale “Geis”.
Su questa base, la Corte ha acclarato l’impossibilità di accertare il carico del conto e ha dato atto dell’esecuzione del disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827 del 1924. La notifica all’agente ha favorito l’assunzione di responsabilità dello stesso rispetto ai dati esposti.
In adesione alle conclusioni della Procura regionale del 16 settembre 2025, la Sezione ha approvato il conto e disposto il discarico dell’agente contabile. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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