Imposta di soggiorno e obbligo di conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 121 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che gestisce una struttura ricettiva ed è incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno istituita dall’ente locale riveste la qualifica di agente contabile, con il conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e ss. del r.d. n. 827 del 1924, art. 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’obbligo di rendere il conto risponde all’esigenza imprescindibile che chi gestisce denaro pubblico ne dimostri il legittimo impiego e la corretta destinazione. Il conto compilato d’ufficio dall’amministrazione, in caso di inadempimento dell’agente, impone la fissazione dell’udienza collegiale a norma dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont. Ove il resoconto chiuda in pareggio e non siano mossi rilievi dall’ente né dal pubblico ministero contabile, la gestione è dichiarata regolare con conseguente discarico dell’agente.
Il Fatto
Il Comune ha compilato d’ufficio il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2019, intestato al titolare di una struttura ricettiva, poiché questi, nonostante i solleciti, non aveva adempiuto all’obbligo di presentazione. Il conto è stato depositato nel 2022.
Il Giudice designato, esaminate le scritture, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione. La Procura Regionale ha depositato conclusioni scritte esprimendo parere favorevole al discarico. All’udienza pubblica non si sono costituiti né l’amministrazione né l’agente contabile, e il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni rassegnate.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva. Ai sensi delle disposizioni richiamate, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, anche solo di fatto, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
Il Collegio sottolinea che l’obbligo di rendere il conto costituisce un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento, posta a garanzia della dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione dei beni pubblici. Il discarico da parte dell’organo giurisdizionale, all’esito favorevole del giudizio, rappresenta il passaggio essenziale che ogni agente contabile deve osservare, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/1975.
Quanto alla posizione concreta, la Corte ritiene sussistenti tutti i presupposti della qualificazione: il titolare della struttura ricettiva è gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella tesoreria è investito.
Nel merito, la disamina del conto compilato d’ufficio, redatto sul prescritto modello, evidenzia che lo stesso chiude in pareggio. Non risultano rilievi mossi né dall’ente titolare e destinatario delle somme, né dal Pubblico Ministero contabile, che anzi ha concluso per il discarico.
Il Collegio dichiara pertanto regolare la gestione e dispone il discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera la Corte dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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