Cessazione materia contendere per riliquidazione pensione in pendenza giudizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 45 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento richiesta, intervenuta in pendenza del giudizio di appello, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione sulla domanda originaria. Il giudice dichiara la cessazione quando entrambe le parti ne convengono e risulti l’avvenuto adeguamento della prestazione. La compensazione delle spese è giustificata quando l’Istituto previdenziale provveda alla riliquidazione senza irragionevole ed imprudente ritardo, tenuto conto della notoria mole di lavoro affrontata dall’ente. Resta ferma la gratuità delle cause previdenziali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533 del 1973.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema misto, con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota calcolata con il sistema retributivo. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda.

Proposto appello, nelle more del giudizio l’Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione con l’aliquota richiesta. L’ente si è costituito rappresentando l’avvenuto adeguamento e chiedendo la cessazione della materia del contendere. All’udienza le parti hanno convenuto su tale esito.

La Motivazione della Corte

La Sezione parte dalla constatazione che l’oggetto del contendere era costituito esclusivamente dal riconoscimento del diritto alla riliquidazione secondo l’aliquota invocata. Una volta che l’Istituto ha provveduto in tal senso, l’interesse sostanziale che sorreggeva la domanda è stato soddisfatto.

Il Collegio rileva come entrambe le parti abbiano concordato sulla cessazione della materia del contendere. L’avvenuta riliquidazione in pendenza di giudizio con applicazione dell’aliquota richiesta con l’appello comporta, come naturale conseguenza, il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito.

Quanto alle spese, la Corte esamina i tempi dell’adeguamento e li valuta contenuti. L’Istituto ha provveduto senza irragionevole ed imprudente ritardo, considerata anche la notoria mole di lavoro quotidianamente affrontata dall’ente previdenziale. Su questa base ritiene di poter compensare le spese tra le parti.

Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. La Sezione dà inoltre atto che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della legge n. 533 del 1973. Con separato decreto, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, è disposta l’annotazione a tutela dei diritti delle parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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