Riliquidazione della pensione e valorizzazione dell’indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 331 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario, sez. lavoro, che accertano il diritto del dipendente universitario in servizio presso l’azienda ospedaliera universitaria all’indennità di equiparazione al dirigente amministrativo di I livello del ruolo sanitario ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, determina per l’INPS l’obbligo di riliquidare il trattamento di quiescenza valorizzando gli arretrati retributivi a fini contributivi e previdenziali. Le amministrazioni datrici, universitaria e ospedaliera, sono gravate da un obbligo conformativo di alimentare i flussi informativi e certificare le nuove retribuzioni, a prescindere da specifiche istanze della parte vittoriosa. La riliquidazione pro-futuro non elide l’interesse alla decisione, residuando quello al pagamento delle differenze tra i ratei corrisposti e quelli dovuti, con decorrenza dal collocamento in quiescenza. Spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria computati con il criterio dell’assorbimento. È inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta dall’Istituto per la manleva a carico delle amministrazioni datrici, per difetto dell’istanza di fissazione di nuova udienza.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’Università degli Studi di Palermo in servizio presso l’azienda ospedaliera universitaria, era stata collocata in quiescenza nel settembre 2019 con una pensione liquidata sul trattamento economico della categoria erroneamente attribuita.
Con sentenze del giudice del lavoro, passate in giudicato, era stato riconosciuto il diritto alla corretta equiparazione economica ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, con condanna delle amministrazioni al versamento delle differenze retributive per il periodo 2009-2019. Ricevuta la diffida e il ricorso amministrativo, l’INPS aveva dapprima omesso di valorizzare gli arretrati e solo in corso di causa aveva prodotto la nuova determinazione pensionistica. Di qui la domanda di riliquidazione, di pagamento delle differenze e di condanna delle amministrazioni alla produzione delle certificazioni retributive.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Istituto. Il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, lungi dall’essere generico, è analitico nell’intimare la rivisitazione del trattamento di quiescenza alla luce dell’arretrato retributivo accertato dal giudice del lavoro. Esso funge, di là dal nomen iuris, da valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione pensionistica, integrando la condizione dell’art. 153, comma 1, lett. c), c.g.c. Il lasso temporale tra ricorso amministrativo e deposito del ricorso eccede il termine regolamentare di definizione del procedimento.
Quanto alle amministrazioni convenute, il giudicato giuslavoristico determina un obbligo conformativo: esse devono alimentare i flussi informativi e certificare le nuove retribuzioni, a prescindere da specifiche istanze della parte vittoriosa. La Corte richiama sul punto Sez. giur. Sicilia n. 83/2023 e Sez. giur. Campania nn. 308/2022 e 617/2020.
È esclusa la cessazione della materia del contendere, difettando le convergenti conclusioni di tutte le parti richieste dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19845/2019). Né sussiste sopravvenuta carenza di interesse: in assenza di prova dell’avvenuto pagamento delle differenze, residua l’interesse alla decisione, tanto più che l’INPS ha quantificato gli importi da liquidare al netto degli interessi, di cui contesta la debenza.
Il ricorso va quindi accolto sia per la riliquidazione pro-futuro, sia per il pagamento della differenza tra i ratei corrisposti e quelli risultanti dalla nuova determinazione, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell’assorbimento. Il presupposto di tale valorizzazione è l’accertamento giudiziale dello svolgimento delle mansioni superiori: il diritto non è azionabile se non dalla sentenza giuslavoristica di primo grado, ove posteriore alla quiescenza (Sez. II di Appello n. 48/2019). Gli accessori sono dovuti in quanto l’obbligazione pensionistica è debito di valore, con applicazione dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. (SS.RR. n. 10/QM/2002).
È invece inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale dell’INPS, diretta alla manleva: a norma dell’art. 159 c.g.c., che rinvia all’art. 418 cod. proc. civ., il convenuto che propone domanda riconvenzionale deve chiedere, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza. Il difetto di tale condizione è rilevabile d’ufficio. Le amministrazioni datrici sono condannate in solido alle spese, compensate con l’INPS.
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Nota della Redazione
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