Responsabilità contabile del consigliere regionale e onere di rendicontazione delle spese (Corte dei Conti Sez. III App. n. 54 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per l’uso di contributi pubblici destinati ai Gruppi consiliari, la sentenza irrevocabile di assoluzione penale per peculato non è vincolante per il giudice contabile quando la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” non escluda la materialità del fatto, ma neghi soltanto un presupposto strutturale del reato, quale la disponibilità del denaro nelle mani del pubblico ufficiale. Il giudice contabile può pertanto valutare autonomamente il fatto, stante l’ontologica distinzione tra i beni tutelati nelle due sedi. Sussiste la colpa grave del consigliere regionale che, ricevendo pubbliche risorse vincolate a una specifica destinazione, non dimostri con documentazione coeva l’inerenza della spesa alle finalità istituzionali del Gruppo. Tale onere di rendicontazione, sia nell’an sia nel quomodo, non integra un’illegittima inversione dell’onere della prova ed è principio immanente alla gestione delle risorse pubbliche.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio due esponenti di un Gruppo consiliare della Regione Liguria, rispettivamente nella qualità di Presidente e di componente, per sentirli condannare al pagamento di una somma a titolo di dolo, in solido, per avere utilizzato i fondi erogati al Gruppo nell’anno 2009 in contrasto con la normativa regionale di settore. In via subordinata chiedeva la condanna a titolo di colpa grave, ciascuno per la quota di danno riferibile.
La Sezione regionale, in parziale accoglimento, condannava gli incolpati a titolo di colpa grave a rifondere somme diverse, oltre rivalutazione e interessi. Il componente appellava la decisione. Con un primo motivo deduceva il contrasto con il giudicato penale, essendo stato assolto in appello dal reato di peculato con formula piena. Con ulteriori motivi contestava la sussistenza del fatto generatore del danno e l’inversione dell’onere probatorio, poiché la normativa vigente all’epoca non imponeva ai consiglieri di documentare l’inerenza della spesa. Chiedeva in subordine l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il primo motivo, relativo al preteso contrasto con il giudicato penale. L’appellante invocava l’art. 652 cod. proc. pen., che riconosce efficacia di giudicato alla sentenza irrevocabile di proscioglimento quanto all’accertamento della inesistenza del fatto. La Corte rileva però due circostanze decisive: l’assenza di una formale attestazione di irrevocabilità della sentenza penale versata in atti e la non sovrapponibilità dei fatti oggetto dei due giudizi.
Il giudizio contabile concerne la mancata rendicontazione dei fondi relativi all’esercizio 2009, mentre il capo di imputazione penale colloca i reati nel 2011 e nel 2012, con l’approvazione dei rendiconti degli anni successivi. La pronuncia penale può dunque essere valutata dal Collegio al pari di ogni altra prova offerta dalle parti.
La Corte esamina quindi la portata della formula assolutoria. All’appellante era contestato il peculato ex art. 314 cod. pen., reato proprio che presuppone la disponibilità del denaro in capo al pubblico ufficiale. Nel caso concreto, ai consiglieri non era anticipata alcuna somma, ma erano rimborsate le spese documentate. L’assenza di una disponibilità preventiva ha impedito ai giudici penali di ravvisare il peculato. Ne discende che a non sussistere non sono i fatti materiali, ma soltanto i presupposti oggettivi del reato contestato.
Passando al secondo motivo, la Corte affronta il tema della inerenza della spesa. L’art. 4 della legge regionale n. 38 del 1990 individua le finalità cui destinare i contributi. Tale previsione è coerente con il principio di inerenza che governa la spesa pubblica, immanente all’intero sistema di rimborsi agli amministratori.
In assenza di un’espressa previsione che imponesse ai consiglieri di documentare la destinazione, la Corte richiama le regole elementari sull’uso delle pubbliche risorse. È onere di chi riceve contributi vincolati rendicontarne l’utilizzo nell’an e nel quomodo. Sul punto la Sezione richiama la propria giurisprudenza: Corte conti, Sez. I App. n. 201/2019, Corte conti, Sez. III App. n. 126 del 2019, Corte conti, Sez. II n. 397 del 2018, Sez. III App. n. 89/2017, Sez. II n. 325 del 2021 e Sez. II App. n. 323 del 2021.
Nel caso concreto le ricevute prodotte non dimostrano l’inerenza delle spese al funzionamento del Gruppo. Non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio, poiché la Procura ha offerto elementi di prova delle singole contestazioni. L’appello è pertanto rigettato e la sentenza confermata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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