Irripetibile l’indebito pensionistico da mancata applicazione del doppio calcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 110 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico derivante dalla tardiva applicazione del doppio calcolo di cui all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 è illegittimo in assenza di dolo del pensionato. La tutela dell’affidamento incolpevole e della buona fede, immanente alla disciplina degli artt. 203 e ss. d.P.R. n. 1092/1973, opera anche quando la revisione sia legittimata dal legislatore, ove l’ente previdenziale abbia lasciato decorrere un tempo considerevole senza applicare la norma. Non vale a escludere tale affidamento la clausola di provvisorietà della liquidazione, quando l’INPS abbia prospettato un conguaglio favorevole. L’irripetibilità delle somme indebitamente erogate configura principio generale dell’ordinamento applicabile a tutte le fattispecie di indebito pensionistico non disciplinate da norme specifiche.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in quiescenza, ha impugnato il recupero di un indebito pensionistico di euro 22.722,16 disposto dall’INPS con provvedimento del 2019. L’ente, applicando il doppio calcolo previsto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, aveva riliquidato la pensione con decorrenza originaria dal 1.5.2017 e aveva attivato trattenute mensili di euro 2.065,65.

Il ricorrente ha invocato la buona fede e l’affidamento, essendo trascorsi quasi tre anni tra il pensionamento e il ricalcolo, e ha richiamato l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 3 legge n. 428/1985. L’INPS si è difeso sostenendo che la liquidazione era stata comunicata come provvisoria e che il recupero era intervenuto entro il termine triennale. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice richiama la contrapposizione tra l’esigenza dell’amministrazione di rivedere le proprie determinazioni e la tutela della buona fede del pensionato. L’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 esclude il recupero delle rate non dovute in caso di revoca o modifica del provvedimento, salvo il dolo dell’interessato. L’art. 3 legge n. 428/1985 ha esteso tale portata alle ipotesi di modifica del provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione.

La Corte afferma che il principio di irripetibilità costituisce regola generale dell’ordinamento, applicabile anche all’indebito da art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che rientra nell’ipotesi dell’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973. Esclusa l’applicabilità dell’art. 162 t.u., il Collegio osserva che la provvisorietà della liquidazione non può concedere alla pubblica amministrazione un potere illimitato di recupero per rimediare a errori commessi su elementi già conosciuti.

Richiamando le Sezioni Riunite n. 21/2012/QM e n. 7/2011/QM, il giudice individua gli elementi costitutivi dell’affidamento: un dato soggettivo di buona fede, un elemento temporale di consolidamento e le ragioni della modifica. Nella specie, l’INPS aveva comunicato al pensionato che il conguaglio sarebbe stato effettuato nel più breve tempo possibile e che sarebbe stato a lui favorevole: circostanza decisiva per l’affidamento che il trattamento non avrebbe subito revisioni in pejus.

La norma era in vigore dal 2015 e l’INPS avrebbe dovuto applicarla sin dalla prima determina del 2017. L’ente non ha dimostrato che la riduzione non fosse possibile già allora, neanche in via provvisoria. L’errore è attribuibile all’amministrazione, non essendo allegato alcun concorso del pensionato. Il provvedimento di recupero è pertanto illegittimo per insussistenza del dolo.

Quanto alla domanda di annullamento della determina del 18.10.2019, il giudice la riferisce al provvedimento che ha disposto la trattenuta. L’accoglimento del ricorso comprende la connessa domanda, con dichiarazione di irripetibilità delle somme e ordine di restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali dalla domanda. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *