Improcedibile l’appello contabile se il difensore non compare a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 55 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello contabile, l’art. 196 c.g.c. impone al collegio di dichiarare improcedibile l’appello, anche d’ufficio, quando l’appellante non compaia all’udienza di discussione e neppure a quella successiva, alla quale la causa sia stata rinviata con comunicazione della segreteria. La norma realizza una presunzione legale di sopravvenuto disinteresse alla coltivazione del gravame. La mancata comparizione del difensore, regolarmente avvisato del rinvio, integra la fattispecie e preclude l’esame del merito. La declaratoria di improcedibilità è doverosa e non richiede istanza di parte, né valutazione discrezionale. Alla declaratoria consegue la compensazione integrale delle spese legali ai sensi dell’art. 31 c.g.c..
Il Fatto
Gli appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione computata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Con il ricorso introduttivo avevano impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, deducendo l’illegittimità del mancato ricalcolo della quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
Nelle more, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la decisione n. 1/2021/QM, avevano riconosciuto il diritto al ricalcolo applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile fino al 31 dicembre 1995. Gli appellanti avevano allora chiesto l’applicazione di tale criterio. La Sezione territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda, perché proposta per la prima volta in giudizio e non preceduta da istanza amministrativa, rigettando il ricorso nel merito con compensazione delle spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello non affronta il merito del ricalcolo, perché una questione pregiudiziale di rito assorbe ogni altra. Il collegio rileva che il difensore degli appellanti non è comparso all’udienza del 18 ottobre 2023, alla quale la trattazione era stata rinviata, e neppure all’udienza odierna del 17 gennaio 2024. All’esito della prima mancata comparizione, la segreteria era stata onerata di comunicare il rinvio, con espresso avvertimento che, in caso di nuova assenza, il giudizio sarebbe stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
La norma richiamata stabilisce che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La fattispecie si è realizzata in modo integrale: duplice assenza del difensore, regolare comunicazione del rinvio, espressa avvertenza dell’esito prefigurato.
Il collegio sottolinea, per implicito, che l’improcedibilità non richiede istanza dell’appellato né è subordinata a una valutazione di merito circa il fondamento del gravame. L’appellato aveva chiesto il rigetto dell’appello e, in subordine, l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, ma la questione processuale è logicamente antecedente e ne impedisce l’esame.
Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione integrale ai sensi dell’art. 31 c.g.c. e nulla per le spese di giustizia. L’appello è così dichiarato improcedibile senza alcun esame delle censure di merito, che restano assorbite dalla soluzione processuale.
Nota della Redazione
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