Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 245 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal primo deposito del conto presso la segreteria della sezione, ancorché effettuato a mezzo posta elettronica certificata in regime transitorio e non ancora acquisito al sistema informatico. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema SIRECO non integra alcuna delle cause interruttive tassativamente previste dal legislatore e, pertanto, non riapre i termini decadenziali. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, restando la decisione del Collegio necessaria solo per le conseguenti comunicazioni e la restituzione degli atti.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, economo di un ateneo per l’esercizio 2017. Il conto era stato trasmesso a mezzo PEC il 17 luglio 2018 e, in seguito a disfunzioni del sistema informatico, era stato nuovamente inviato tramite applicativo solo il 3 dicembre 2019, con attribuzione del numero di conto.
Con relazione depositata il 3 dicembre 2024, il magistrato istruttore rilevava una serie di irregolarità della gestione – utilizzo del fondo oltre lo stanziamento, rimborsi di spese asseritamente non ammissibili, carenze nella rendicontazione – e chiedeva il giudizio della Sezione, escludendo il discarico. L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio dal deposito e contestava nel merito le conclusioni istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente l’eccezione estintiva, qualificandola come assorbente. L’art. 150, comma 1, c.g.c. dispone che il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni. La norma, per effetto dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice, si applica ai conti presentati dall’7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio di riferimento.
La Corte ricostruisce la disciplina del deposito. Alla data del 17 luglio 2018 non erano ancora approvate le direttive tecniche del d.P.C.d.C. n. 126 del 24 maggio 2022 e, quindi, il SIRECO non era definitivamente entrato in vigore. Trovava applicazione la disciplina transitoria del d.P.C.d.C. n. 98/2015, che consentiva la presentazione del conto a mezzo PEC. Il Collegio osserva che il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18 luglio 2018, con assegnazione del numero di protocollo; la presa in carico non risultava però formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema.
Da qui la conclusione: sia che si applichi la disciplina generale, sia che si qualifichi il conto come atto processuale, il termine quinquennale decorre dal deposito del 2018. Il reinvio telematico del 3 dicembre 2019 non può assumere valenza interruttiva o novativa. La Corte ribadisce che l’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi contemplate dal legislatore e che riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.
Poiché la relazione istruttoria è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio è dichiarato estinto. La Corte esclude, infine, che assumano rilievo la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969 e la sospensione emergenziale dell’art. 85 D.L. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Rigetta altresì l’istanza di oscuramento dei dati, non specificati i motivi legittimi e non contenendo la sentenza dati sensibili. Nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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