Quota retributiva della pensione militare mista e coefficiente del 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 68 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione per ogni anno utile del coefficiente del 2,44%. Il beneficio dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non si traduce in una misura fissa del 44%, ma nell’applicazione di tale modalità di calcolo, con individuazione dell’aliquota effettiva. L’accoglimento dell’appello comporta la riliquidazione del trattamento di quiescenza, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT.
Il Fatto
L’appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari a 10 anni e 5 mesi. Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata sino a quella data non fosse stata rideterminata con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione territoriale aveva rigettato il ricorso, escludendo l’applicabilità della norma invocata perché il ricorrente non aveva maturato 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, e aveva compensato le spese. Proposta impugnazione, l’INPS non si è costituito; la trattazione è stata rinviata una prima volta per difetto di prova della notifica e poi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Dichiarata in via preliminare la contumacia dell’INPS, il Collegio individua la questione nel computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai 18 anni.
La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che con la nota sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Con la successiva sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno precisato che tale coefficiente si applica anche a chi al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità inferiore ai 15 anni.
Il Collegio sottolinea che la domanda originaria del pensionato non era rivolta a una specifica aliquota, ma all’applicazione della modalità di calcolo delineata dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973; le Sezioni riunite hanno accertato il diritto rivendicato individuando in concreto l’aliquota di riferimento. Ne deriva che la richiesta di una misura fissa del 44% non esaurisce l’oggetto della pretesa.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza va rideterminato applicando il coefficiente del 2,44% per ciascun anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute dall’INPS sono riconosciuti gli interessi legali anno per anno, integrati, ove l’indice di svalutazione ecceda la misura, dall’importo differenziale calcolato secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21, comma 1, delle norme di attuazione.
Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avuto riguardo all’intervenuto mutamento della giurisprudenza; nulla per le spese di giustizia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.