Responsabilità medica erariale e nuova nozione di colpa grave (Corte dei Conti Sez. II App. n. 74 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio alle “norme di diritto” contenuto nell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, l. n. 1/2026, non è circoscritto alla sola attività procedimentale, ma comprende l’intero diritto oggettivo, ivi incluse le clausole generali del codice civile. Ne consegue che la violazione manifesta degli obblighi di diligenza, perizia e prudenza ex artt. 1176 e 1175 cod. civ. può integrare la colpa grave del sanitario, anche in difetto di una regola cautelare vincolante. Le linee guida non costituiscono fonte del diritto né colpa specifica, ma parametri di valutazione della colpa medica, derogabili quando inadeguate al caso concreto. La responsabilità per danno erariale indiretto prescinde dalla transazione inter alios, rilevando la concreta deminutio patrimonii dell’ente.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria aveva condannato un dirigente medico e una collega al pagamento, in favore dell’azienda sanitaria di appartenenza, delle rispettive somme di 945.000 e 135.000 euro, oltre accessori, a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa. Il pregiudizio patrimoniale complessivo, pari a 1.350.000 euro, corrispondeva al risarcimento liquidato in sede transattiva al paziente e ai suoi difensori.
Il sanitario ha proposto appello, deducendo l’erronea declaratoria di contumacia, l’inidoneità della transazione a fondare la responsabilità, l’insussistenza del nesso causale e della colpa grave, nonché l’omessa considerazione delle condizioni del paziente e la mancata attivazione del potere riduttivo. Con atto integrativo ha invocato l’applicazione retroattiva della l. n. 1/2026, anche quanto al limite quantitativo dell’addebito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto ricondotto la fattispecie al danno erariale indiretto, fondato sull’art. 28 Cost. Il danno non deriva dall’accertamento reso inter alios, ma dalla concreta esecuzione del titolo o dell’accordo transattivo, che realizza la deminutio patrimonii dell’ente. La transazione è quindi presupposto del trasferimento economico, non prova esclusiva della responsabilità, essendo il primo giudice pervenuto al decisum sulla base di un ampio compendio documentale.
Quanto al nesso causale, la Corte ha applicato la regola del “più probabile che non”, richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 581 del 2008. Il paziente presentava controindicazioni all’intervento di rachicentesi per i valori di INR fuori range e l’assunzione di terapia anticoagulante; la manovra ha elevato il rischio di sanguinamento intraspinale delineato dalle linee guida. Alle medesime conclusioni erano pervenuti il consulente tecnico d’ufficio, l’Ordine dei medici in sede disciplinare e il consulente incaricato dall’azienda. La Corte ha richiamato anche Cass. civ. n. 17006 del 2025 sulla distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica.
Sull’elemento soggettivo, la Sezione ha sviluppato la questione centrale. Il novellato art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 introduce una tipizzazione della colpa grave, applicabile ai giudizi pendenti ex art. 6 l. n. 1/2026. Secondo la Corte, la locuzione “norme di diritto” — più ampia della “manifesta violazione di legge” di cui alla l. n. 117/1988 — abbraccia l’intero diritto oggettivo e le clausole generali del codice civile. L’attività jure privatorum dell’amministrazione resta funzionalizzata ex art. 97 Cost., per cui la prestazione sanitaria è governata dagli artt. 1176 e 1175 cod. civ.
Ne deriva che le linee guida, pur non essendo fonte del diritto, contribuiscono alla sussunzione della fattispecie nelle clausole generali. La Corte ha richiamato Cass. pen. Sez. Un. n. 8770 del 2018 e Cass. civ. n. 15464 del 2025. Nel caso concreto, la condotta del sanitario ha integrato una gravissima trascuratezza: assenza di consenso informato, omessa valutazione delle condizioni preesistenti e del rischio emorragico, ritardo diagnostico e terapeutico. La Corte ha infine ritenuto non decidibile nel merito il potere riduttivo, rimettendo la questione alla Corte costituzionale con separata ordinanza.
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Nota della Redazione
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