Conto del consegnatario di beni non configurabile e giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 272 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del giudizio non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto un conto giudiziale reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2019, relativo a una gestione qualificata come conto del consegnatario di beni di un ente locale. Il conto è iscritto sul conto giudiziale indicato negli atti e riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione attiene quindi alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alla natura dei beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Si tratta di un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). È questo il passaggio decisivo del ragionamento.
Su tale premessa la Corte richiama la giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni suddetti. Il Collegio cita, tra le tante, una propria precedente pronuncia e decisioni di altre Sezioni regionali, confermando così un orientamento consolidato.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale indirizzo. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio e, di conseguenza, la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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