Quota retributiva pensione militari: coefficiente 2,44% per ogni anno al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 69 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il beneficio dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non si traduce nell’applicazione automatica dell’aliquota fissa del 44%, ma nell’adozione della modalità di calcolo ivi prevista. Il principio opera anche per il personale che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. Il diritto alla riliquidazione consegue alla domanda che investa la modalità di calcolo e non una specifica aliquota.
Il Fatto
L’appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995: alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva di dodici anni e un mese, quindi inferiore ai diciotto anni. Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado ha impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione territoriale ha rigettato il ricorso, ritenendo la normativa invocata non applicabile perché il ricorrente non aveva maturato quindici anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, e ha compensato le spese. L’appellante ha censurato la decisione chiedendo la riforma con applicazione del beneficio. L’INPS non si è costituito in appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara la contumacia dell’INPS, ritualmente evocato e non costituitosi. Nel merito, la questione riguarda il computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni, nella specie dodici anni e un mese.
La Sezione richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021QM del 4 gennaio 2021, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. La successiva sentenza n. 12/2021 delle Sezioni riunite ha precisato che tale coefficiente si applica anche a chi al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni.
La Corte sottolinea che la domanda originaria del pensionato era diretta a ottenere l’applicazione della modalità di calcolo del trattamento pensionistico secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, non una specifica aliquota. Le Sezioni riunite hanno accertato il diritto rivendicato individuando in concreto l’aliquota di riferimento. L’oggetto della domanda non era quindi riferito a un’aliquota determinata, ma all’applicazione del criterio di calcolo delineato dalla norma invocata.
L’appello merita dunque accoglimento. In riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza va rideterminato applicando il coefficiente del 2,44% annuo per ciascun anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute dall’INPS sono riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale calcolato secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21, comma 1, delle relative norme di attuazione.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione di quelle di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avuto riguardo all’intervenuto mutamento della giurisprudenza, fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia.
Nota della Redazione
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