Responsabilità erariale dei vertici sanitari per project financing non sostenibile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 71 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando censura non la scelta amministrativa in sé, ma il modo in cui essa è stata attuata. Rientra nel suo sindacato la verifica della fattibilità economico-finanziaria dell’operazione, alla luce dei canoni di economicità ed efficacia di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost.. Nel giudizio di responsabilità amministrativa il nesso causale si accerta con la regola del “più probabile che non”. La successiva transazione stipulata dall’amministrazione non recide il nesso eziologico con le condotte dei vertici aziendali che ne costituiscono l’antecedente logico-giuridico necessario. Il potere riduttivo degli addebiti non è invocabile quando il disvalore delle condotte e la gravità del danno siano rilevanti.

Il Fatto

La vicenda riguarda la realizzazione di un Centro di Terapia Protonica presso un ospedale dell’area veneziana, mediante il modello del project financing. A seguito di una serie di relazioni del collegio sindacale dell’azienda sanitaria, la Procura regionale contabile ha convenuto in giudizio il direttore generale, il direttore amministrativo e il responsabile unico del procedimento, contestando un danno erariale indiretto.

Il pregiudizio derivava dall’esborso sostenuto dall’azienda per eseguire una transazione stipulata nel 2016 con il consorzio aggiudicatario, dopo che la nuova dirigenza aveva annullato in autotutela le determine che avevano condotto alla sottoscrizione della convenzione. La Sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n. 132/2020, ha condannato i tre dirigenti al risarcimento. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale e incidentale, con censure su legittimazione passiva, prescrizione, nesso causale, colpa grave e quantificazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto riunito gli appelli, proposti avverso la stessa sentenza, e ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del direttore generale, essendo il rapporto funzionale di servizio sussistente all’epoca degli eventi. Quanto all’asserita insindacabilità delle scelte discrezionali, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la Corte dei conti può e deve verificare la conformità alla legge dell’attività amministrativa anche sotto il profilo funzionale, ossia la congruenza dei singoli atti rispetto ai fini imposti. Il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato giurisdizionale.

È stato quindi confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione: nelle fattispecie di danno da indebita erogazione di somme, la prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’esborso indebito, che nel caso di specie è avvenuto nel 2016 in esecuzione della transazione, con conseguente tempestività dell’azione.

Nel merito, la Corte ha confermato l’accertamento del primo giudice su una serie di criticità gravi e concorrenti. In primo luogo, l’assenza di copertura finanziaria dell’opera e la situazione di grave disavanzo dell’azienda, già note alla dirigenza, con l’invito regionale a sospendere ogni iniziativa di spesa. In secondo luogo, la non convenienza economica del progetto, emergente dalle perplessità dell’ARSS sulla quantificazione del bacino di utenza e del punto di pareggio, nonché dalla allocazione dei rischi a sfavore del concedente. Infine, l’iter di approvazione del progetto preliminare rimasto incompleto, con la mancata acquisizione dei pareri regionali necessari prima della firma della convenzione.

Su tali basi, la Corte ha ritenuto provato, secondo la regola del “più probabile che non”, il nesso eziologico tra le condotte dei vertici aziendali e il danno. La transazione non ha costituito un atto irragionevole tale da interrompere il nesso, essendo diretta conseguenza del comportamento dei dirigenti e avendo limitato il pregiudizio rispetto alle pretese avanzate dal consorzio. Quanto alla colpa grave, essa è stata ravvisata nell’atteggiamento ostruzionistico del direttore generale, nel parere favorevole del direttore amministrativo a tutti i provvedimenti propedeutici e nella sostanziale condivisione del progetto da parte del responsabile unico del procedimento.

La Corte ha infine respinto le richieste di diversa imputazione pro quota e di esercizio del potere riduttivo, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando gli appellanti alle spese del grado in proporzione alle rispettive quote di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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