Danno all’immagine della P.A.: autonomia dal giudicato penale e criteri di liquidazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 81 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi nel giudizio penale in ordine al risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione non preclude alla Corte dei conti di accertare e quantificare autonomamente il medesimo pregiudizio in sede di responsabilità amministrativa. La giurisdizione civile e quella contabile, anche quando hanno a oggetto gli stessi fatti, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali; la controversia sulla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’immagine della p.a. rientra nella giurisdizione del giudice contabile, che non può ritenersi vincolato dalla decisione penale, nè sussiste difetto di interesse ad agire della Procura erariale. La liquidazione del danno non patrimoniale va operata secondo i criteri oggettivo, soggettivo e sociale applicabili ratione temporis, con esclusione della disciplina sopravvenuta.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato un dipendente pubblico al pagamento, in favore del Comune di Milano, della somma di euro 116.300,00 a titolo di danno all’immagine, oltre interessi e spese. Le condotte illecite riguardavano alcune procedure amministrative di affidamento di appalti pubblici, accertate in sede penale con condanna confermata in appello e divenuta irrevocabile.
Il condannato ha proposto appello davanti alla Corte dei conti, deducendo la violazione del ne bis in idem per la formazione di un giudicato esterno sulla posta risarcitoria e, in via subordinata, l’erronea applicazione del criterio equitativo nella quantificazione del danno non patrimoniale. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte reputa infondato il primo motivo di gravame. L’appellante sostiene che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello penale avrebbe precluso al giudice contabile il potere di pronunciarsi sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno all’immagine. Il Collegio condivide le osservazioni della Procura generale sull’autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione civile e quella contabile, anche a fronte degli stessi fatti, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali (Cass. Sez. Un. n. 19174/2020).
All’indipendenza si aggiunge il profilo della competenza. Le controversie sulla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’immagine della p.a. rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, e dell’art. 7 della legge n. 97/2001. Ne deriva che la decisione penale sul risarcimento non determina nè un difetto di giurisdizione del giudice contabile, nè un difetto di interesse ad agire della Procura erariale, tanto più che non risulta che il condannato abbia dato corso al pagamento del quantum debeatur.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Il Collegio rileva che la sentenza di primo grado ha applicato la legge n. 190/2012, entrata in vigore dopo il fatto dannoso, senza considerare adeguatamente i criteri soggettivi e oggettivi di determinazione del risarcimento. La liquidazione del danno non patrimoniale deve seguire i criteri applicabili ratione temporis: il criterio oggettivo, che si sostanzia nella gravità del fatto, nella reiterazione delle condotte e nell’importo eventualmente percepito come provento del reato; il criterio soggettivo, relativo alla posizione ricoperta dall’agente, con riguardo all’importanza della funzione e alla delicatezza dei compiti affidati; il criterio sociale, legato alla risonanza nell’opinione pubblica della violazione delle regole di legalità e buon andamento.
Sul criterio oggettivo, la Corte osserva che delle quattro gare oggetto di indagine solo una è stata assegnata all’impresa corruttrice, per una gestione del servizio limitata a 6,5 mesi, mentre per un’altra gara l’impresa non ha presentato offerta, una è stata annullata d’ufficio e per la restante l’impresa è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione. Sul criterio soggettivo, al dipendente non era affidata la direzione della stazione appaltante. Sul criterio sociale, mancano elementi per affermare un’ampia diffusione dell’immagine negativa nell’ambiente sociale di riferimento.
Considerati la funzione ricoperta, gli effetti del fatto e la misura del clamore derivato, il Collegio, in riforma della sentenza appellata, ridetermina il risarcimento in euro 50.000, oltre accessori, accogliendo parzialmente l’appello, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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