Spese del CTU a carico solidale delle parti e inammissibilità dell’appello per (Corte dei Conti Sez. III App. n. 80 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni privilegiate il gravame è ammissibile solo se fondato su motivi di diritto e se non richieda al giudice d’appello di pronunciarsi direttamente su questioni di fatto, quali la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la sua classifica o il suo aggravamento, che l’art. 170, co. 1, c.g.c. riserva al giudizio di primo e unico grado. La sentenza di primo grado è censurabile solo per motivazione apparente o per vizi di violazione di legge costituzionalmente rilevanti ex art. 111, co. 6, Cost., non per contraddittorietà tra motivazione e prove, che attiene al merito. Quanto al compenso del consulente tecnico d’ufficio, la prestazione è resa nell’interesse generale della giustizia e l’obbligazione verso l’ausiliare grava in solido su tutte le parti, restando i rapporti interni regolati dal principio della soccombenza; la regolazione definitiva del relativo onere spetta al giudice che definisce il giudizio, ma solo nell’importo già liquidato, non potendo la sentenza sostituirsi al decreto di liquidazione.
Il Fatto
Un militare in congedo ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per due infermità, già oggetto di precedenti giudizi definiti con il riconoscimento della sola indennità una tantum in Tabella B. Dopo l’ultimazione di un giudizio che aveva escluso ogni ulteriore diritto a pensione o assegno rinnovabile, il militare ha presentato domanda di aggravamento dell’affezione artrosica cervicale.
L’Amministrazione ha respinto la domanda con decreto, sul rilievo che la patologia non risultava aggravata e non era ascrivibile ad alcuna categoria. Il giudice monocratico di primo grado ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni del CTU e condannando il ricorrente al pagamento dell’onorario del consulente, liquidato in via definitiva in importo superiore a quello già fissato con verbale. Il militare ha proposto appello, contestando la motivazione della sentenza e la regolazione delle spese di consulenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del gravame. Nei giudizi pensionistici l’appello è esperibile solo in presenza di due condizioni concorrenti: che sia fondato su motivi di diritto e che non investa direttamente questioni qualificate di fatto, quali la classificazione, l’aggravamento o la dipendenza delle infermità. Tali questioni sono coperte dall’art. 170, co. 1, c.g.c. e riservate al primo grado.
Il Collegio ha escluso che la sentenza impugnata presentasse motivazione apparente. Il giudice di merito ha illustrato l’iter logico seguito, condividendo le conclusioni del CTU, che aveva ritenuto il processo artrosico stabilizzato e sostanzialmente invariato nel tempo. La doglianza del ricorrente, incentrata sul contrasto tra la motivazione e le risultanze istruttorie, si risolve in una diversa valutazione delle prove, non censurabile in appello.
La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’espressione “categoria di appartenenza” utilizzata dal CTU dovesse intendersi come riferimento alla 8^ categoria Tabella A. La relazione peritale, letta nel suo complesso, ha confermato la riconducibilità dell’infermità alla Tabella B già indennizzata, escludendo l’aggravamento. È stato quindi escluso il presupposto della rivalutazione ex art. 70, co. 3, d.P.R. 1092/1973, che richiede l’ascrizione a una categoria superiore della Tabella A.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Sezione ha ribadito che il compenso del CTU è liquidato con decreto e che l’obbligazione verso l’ausiliare grava in solido su tutte le parti, essendo la prestazione resa nell’interesse generale della giustizia; il principio della soccombenza opera solo nei rapporti interni. Il giudice di primo grado, in assenza del decreto di liquidazione a saldo, ha invece determinato autonomamente il compenso in un importo superiore a quello già fissato, incorrendo in un’impropria procedura. La sentenza è stata quindi riformata limitatamente a tale profilo, con conferma dell’onerato ma rideterminazione dell’importo in quello già liquidato, oltre agli accessori.
Nota della Redazione
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