Pensione privilegiata e nesso di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 376 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della pensione privilegiata, l’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e dell’ascrivibilità a categoria costituisce questione di natura tecnica che impone l’acquisizione di un motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico. Il giudice contabile deve disporre l’acquisizione d’ufficio del fascicolo amministrativo che l’Amministrazione non abbia depositato, non essendo sufficiente la documentazione allegata alla memoria di costituzione. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è organo chiamato a emettere un parere di natura ed efficacia endoprocedimentale, che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici; ne consegue l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione all’incombente istruttorio giustifica la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza anticipata per inabilità fisica, agisce per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata in relazione a una spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e una cardiopatia ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent, chiedendone l’ascrizione per cumulo alla IV categoria con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio erano state rigettate dal Ministero dell’Interno sulla base dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che avevano ricondotto le infermità a fattori endo-costituzionali. L’INPS ha rigettato la domanda di pensione privilegiata, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e il Ministero dell’Interno ha contestato la fondatezza della pretesa. Il ricorrente ha chiesto in via istruttoria la consulenza tecnica d’ufficio sulla sussistenza del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione di inammissibilità per mancato assolvimento dell’onere probatorio, il giudice unico rileva che il ricorrente ha documentato il fondamento della pretesa, depositando tra l’altro una relazione medico-legale di parte. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, però, non ha depositato il prescritto fascicolo amministrativo, come disposto dal decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 155, comma 3, cod. giust. cont. La documentazione allegata alla memoria di costituzione non è sufficiente, perché non comprende il fascicolo personale necessario a documentare l’effettivo servizio prestato.
Il giudice dispone pertanto l’acquisizione del fascicolo a cura del Ministero dell’Interno entro quarantacinque giorni dalla comunicazione. Prevede fin d’ora che, in caso di inutile decorso del termine, la Segreteria trasmetta il provvedimento al commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento, affinché provveda nel medesimo termine.
Sull’eccezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte accoglie la richiesta di estromissione sulla scorta della giurisprudenza contabile, richiamando Sez. Lombardia sent. 37/2022 e Sez. Campania 21 gennaio 2021 n. 46. Il Comitato di Verifica emette un parere di natura ed efficacia endoprocedimentale, che non determina ex se la lesione dei diritti pensionistici.
Nel merito, il giudice ritiene che la natura tecnica della questione imponga di acquisire un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, organo sanitario pubblico munito delle necessarie competenze specialistiche. Il quesito riguarda la dipendenza da causa di servizio delle infermità e, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.
La Sezione speciale dovrà provvedere previa visita medica, ove ritenuta necessaria, e contestuale esame della documentazione medica e amministrativa, con la partecipazione di uno specialista della materia. È autorizzata a richiedere direttamente all’Amministrazione la documentazione ulteriore ritenuta necessaria; la parte privata può esibire memorie, perizie e certificazioni mediche entro trenta giorni dalla notifica. Il giudice sospende ogni altra pronuncia in rito e in merito e pone le spese al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.