Cessata materia del contendere e riliquidazione pensione con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. III App. n. 84 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere integra una peculiare fattispecie di estinzione del processo, dichiarabile quando venga meno l’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio. Nel giudizio pensionistico contabile, ove l’istituto previdenziale abbia provveduto alla riliquidazione del trattamento con l’aliquota richiesta dall’appellante e la richiesta di cessazione sia stata formalmente accettata dal difensore munito del relativo potere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Il venir meno di un interesse giuridicamente rilevante ad una pronuncia di merito preclude la definizione del giudizio. Le spese possono essere compensate quando la riliquidazione sia intervenuta senza irragionevole né imprudente ritardo.

Il Fatto

Gli appellanti, già appartenenti al Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, sono titolari di pensione computata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Essi hanno impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con sentenza n. 127/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche ha rigettato il ricorso, ritenendo la norma invocata applicabile al solo personale militare e rilevando che l’aliquota in concreto applicata dall’INPS, pari al 2,33% annuo, era comunque più favorevole a quella del 2,2% di cui all’art. 6 della legge n. 1543/1963. Avverso tale statuizione gli interessati hanno proposto appello, richiamando l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 e chiedendo il ricalcolo con l’aliquota annua del 2,44%.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, ha esaminato la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’INPS con memoria del 7 dicembre 2023. L’Istituto ha rappresentato che, nonostante il decisum di primo grado, la pensione dell’appellante era stata riliquidata con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo, depositando la determinazione di liquidazione e precisando che il pagamento sarebbe stato disposto sul rateo di febbraio 2024.

Il Collegio ha qualificato la cessazione della materia del contendere come una peculiare fattispecie di estinzione del processo, contenuta in un provvedimento dichiarativo dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione. Nel caso di specie, la richiesta dell’Istituto è stata oggetto di formale accettazione da parte del difensore degli appellanti, munito del relativo potere conferito con procura alle liti.

La Corte ha dato rilievo al fatto che l’INPS ha provveduto concretamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota richiesta. Le parti hanno dato atto specificamente, nei propri scritti difensivi e in sede di discussione, dell’insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad una pronuncia di merito: ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ha constatato i tempi con i quali l’istituto previdenziale ha proceduto alla riliquidazione, escludendo un irragionevole ed imprudente ritardo, anche in considerazione della notoria mole di lavoro affrontata dall’istituto medesimo. Ha pertanto disposto la compensazione delle spese tra le parti, dichiarando il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

La decisione, assunta in camera di consiglio, dispone infine l’annotazione a tutela dei dati identificativi delle parti private ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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